L.R. Sicilia 12/2023
Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina siciliana dei contratti pubblici recependo il d.lgs. 36/2023: digitalizzazione, RUP/progetto, CUC/URC, albi regionali, prezziari, requisiti per servizi tecnici e progettazione, misure antimafia e incentivi tecnici. Prevede anche norme finanziarie e contributive per esercizi/eventi specifici, con effetti in gran parte attuali ma alcune disposizioni riferite al 2023 o a termini ormai scaduti.
Recepimento in Sicilia del nuovo codice dei contratti pubblici e disposizioni collegate
Recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia
La legge regionale aggiorna la disciplina siciliana dei contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sostituendo il precedente riferimento al d.lgs. 163/2006. Il provvedimento si applica nel territorio della Regione Siciliana e introduce regole su programmazione, affidamenti, digitalizzazione, centrali di committenza, albi regionali, prezziari, requisiti dei servizi tecnici e misure di prevenzione delle infiltrazioni criminali.
Ambito di applicazione e recepimento del codice
Nel territorio regionale trovano applicazione il d.lgs. 36/2023, i relativi provvedimenti attuativi e gli istituti, nomenclature e qualificazioni richiamati dal Codice, salvo le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale. Vengono aggiornati i riferimenti normativi interni della legge regionale n. 12/2011 al nuovo Codice dei contratti pubblici.
Organizzazione regionale dei contratti pubblici e digitalizzazione
La disciplina regionale introduce un modello centrato sulla piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori della Regione devono avvalersi della piattaforma digitale regionale, che deve essere certificata da ANAC e interoperare con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La piattaforma assicura, secondo il principio di unicità dell’invio, la trasmissione tempestiva dei dati alla banca dati nazionale.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono inoltre comunicare al Dipartimento regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati essenziali dei contratti di lavori, forniture e servizi affidati nell’anno precedente. In caso di omissione ingiustificata o dati non veritieri, si applicano, con provvedimento ANAC e anche su segnalazione del Dipartimento, le sanzioni amministrative previste dall’art. 222 del d.lgs. 36/2023.
Programmazione dei lavori, beni e servizi
Per la programmazione di lavori, beni e servizi sul territorio regionale si applica la parte III del libro I del d.lgs. 36/2023. La precedente disciplina regionale sulla programmazione viene sostituita integralmente.
Centrale unica di committenza regionale e Uffici regionali di committenza
La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è qualificata ai sensi degli artt. 62 e seguenti e dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023. La qualificazione è attribuita con riserva e garantisce i livelli L1 e SF1, con salvezza dell’iscrizione di diritto del soggetto aggregatore regionale prevista dal Codice.
La Centrale è articolata:
- per lavori e servizi di architettura e ingegneria, nell’Assessorato infrastrutture e mobilità - Dipartimento regionale tecnico, che si avvale dell’Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA;
- per beni e servizi, nella Centrale unica di committenza dell’Assessorato dell’economia.
L’URC subentra alle funzioni della struttura centrale e delle sezioni provinciali dell’UREGA; ogni richiamo normativo all’UREGA si intende riferito all’URC. Sono inoltre previste commissioni di gara degli URC con decreto del Presidente della Regione.
Con decreto interassessoriale, da adottare entro il 31 marzo 2024, devono essere promossi interventi a favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti per dare attuazione agli incentivi e ai meccanismi previsti dal Codice per funzioni tecniche e per l’attività di gara.
Commissione regionale dei lavori pubblici e verifica della progettazione
È istituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione. Essa esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro; il parere sostituisce, per il livello di progettazione, tutti gli altri assensi, pareri, autorizzazioni e nullaosta comunque denominati.
Alla commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio dei pareri sul progetto, oltre al progettista e al responsabile unico del progetto senza diritto di voto. La commissione è presieduta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico ed è composta da rappresentanti dei dipartimenti competenti, dell’Avvocatura generale della Regione, dell’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici.
Per la verifica preventiva della progettazione, in Sicilia si applicano l’art. 42 e l’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, con adattamenti regionali. La verifica mira ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle specifiche funzionali, prestazionali, normative e tecniche dei livelli già approvati.
I soggetti abilitati alla verifica variano in base all’importo:
- lavori pari o superiori a 20 milioni di euro: organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- lavori inferiori a 20 milioni e fino alla soglia dell’art. 14 del d.lgs. 36/2023: organismi accreditati, soggetti con sistema interno di controllo qualità e, se dotata di sistema qualità, la stazione appaltante;
- lavori inferiori alla soglia dell’art. 14 e pari o superiori a 1 milione di euro: oltre ai soggetti sopra indicati, anche il responsabile unico del progetto se supportato da struttura stabile;
- lavori inferiori a 1 milione di euro: i soggetti sopra indicati e il responsabile unico del progetto.
Resta comunque obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 36/2023.
Prezzari regionali per lavori pubblici e per il settore agricolo/forestale
La legge modifica la disciplina dei prezzari regionali per i lavori pubblici: l’aggiornamento è annuale e i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di utilizzo transitorio fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti approvati entro tale data.
In particolare:
- per il progetto di fattibilità tecnico-economica, se approvato entro il 30 giugno, può essere usato il prezzario dell’anno precedente per il limite di spesa; dopo il 30 giugno occorre revisione con il prezzario vigente;
- per il progetto esecutivo, se approvato entro il 30 giugno, si usa l’elenco prezzi del livello progettuale precedente e, se necessario, ulteriori prezzi possono essere desunti dal prezzario vigente nell’anno precedente.
La data rilevante è quella di adozione dell’atto di validazione del progetto posto a base di gara.
È inoltre introdotto un prezzario regionale specifico per opere e investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, adottato con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura sulla base di criteri generali fissati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta. Anche tale prezzario è aggiornato annualmente e segue le medesime regole transitorie. In prima applicazione restano vigenti le previsioni del decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023 fino all’adozione del nuovo prezzario.
Albi regionali per affidamenti sotto soglia e servizi tecnici
Presso l’Assessorato infrastrutture e mobilità sono istituiti due Albi regionali:
- un Albo Regionale per lavori, servizi e forniture affidabili con le modalità dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, esclusi i servizi di ingegneria e architettura;
- un Albo Regionale Unico per i servizi di ingegneria e architettura affidabili ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere b) ed e), del d.lgs. 36/2023.
Gli enti regionali attingono a tali albi. Il principio di rotazione si considera rispettato facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante. In attesa della piattaforma digitale regionale, le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli albi regionali. Gli albi sono aggiornati dinamicamente dal Dipartimento regionale tecnico, che ne disciplina anche iscrizione e aggiornamento. L’avviso pubblico per la loro costituzione è emanato dal dirigente generale del DRT.
Per i servizi di architettura e ingegneria, i corrispettivi a base di gara sono calcolati secondo l’art. 41, comma 15, e l’allegato I.13 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto del decreto parametri ministeriale vigente. Inoltre, per tali servizi il parere dell’ordine professionale, se richiesto, si intende favorevole se non perviene risposta entro dieci giorni dalla notifica.
Requisiti speciali per servizi tecnici e progettazione esecutiva
Per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati:
- mediante copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere; oppure
- in alternativa, con adeguata motivazione, tramite fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, entro il valore stimato dell’appalto.
I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere provati mediante esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi anche in favore di soggetti privati.
Per l’affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 66, comma 1, del d.lgs. 36/2023, indicando le parti del servizio da eseguire; il raggruppamento deve essere formalmente costituito prima dell’affidamento della progettazione esecutiva.
Tavolo tecnico dei contratti pubblici
È istituito presso l’Assessorato infrastrutture e mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il Tavolo tecnico dei contratti pubblici, quale organo consultivo per le attività della legge. La composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento sono definite con decreto assessoriale da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ai componenti non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
Misure antimafia e prevenzione delle infiltrazioni criminali
La Regione prevede ulteriori strumenti per prevenire infiltrazioni criminali e mafiose negli appalti pubblici, con decreto dell’Assessore infrastrutture e mobilità e previo parere della commissione legislativa competente. Tali strumenti possono includere protocolli e linee guida vincolanti.
Per le procedure negoziate/di invito ex art. 50 del d.lgs. 36/2023, le imprese devono comunicare preventivamente le tipologie di lavori per cui si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche di questi ultimi. I subappaltatori devono:
- possedere i requisiti del Codice antimafia (d.lgs. 159/2011);
- essere iscritti all’Albo regionale ex art. 12 della legge regionale n. 12/2011;
- non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, del d.lgs. 36/2023.
L’Assessore regionale definisce con decreto anche le gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro rilevanti ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), del Codice.
Commissioni giudicatrici e componenti esterni
In coerenza con l’art. 93 del d.lgs. 36/2023, la Regione può disciplinare con decreto assessoriale strumenti e modalità per il reperimento di professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici, anche mediante apposito albo, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Il decreto può prevedere misure per incentivare efficacia ed efficienza dei professionisti nominati.
Incentivi tecnici
Per i lavori di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24, si applicano le disposizioni dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. 36/2023 in materia di incentivi per funzioni tecniche.
Disposizioni finanziarie e altri interventi settoriali
Il capitolo 215768 del bilancio regionale è trasferito dalla Missione 20, programma 3, alla Missione 1, programma 3.
In materia di contributi per danni causati da eventi meteorologici, la norma regionale modifica il riferimento territoriale e temporale relativo agli eventi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina.
Per l’esercizio finanziario 2023 è destinata, in sede di riparto del Fondo autonomie locali, la somma di 5 milioni di euro per le finalità della legge regionale n. 15/2022, da assegnare in proporzione alla spesa sostenuta dai comuni nel 2022 per l’ospitalità della popolazione canina presso strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.
Termini per i decreti attuativi
Numerose disposizioni demandano ad atti attuativi regionali. Tra i principali termini previsti:
- entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge: decreti su commissione regionale dei lavori pubblici, modalità di liquidazione compensi, organizzazione del Tavolo tecnico, interventi attuativi per le stazioni appaltanti e regolamentazione delle commissioni di gara URC;
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge: decreto sulle modalità di iscrizione e aggiornamento degli Albi regionali;
- entro il 31 marzo 2024: decreto interassessoriale per interventi a sostegno della piena attuazione delle norme sugli incentivi e sulle funzioni di committenza.
Valutazione di attualità
La legge è in larga parte attuale perché struttura il recepimento del nuovo Codice dei contratti pubblici in Sicilia e disciplina istituti operativi ancora rilevanti. Restano però presenti alcune previsioni con riferimenti a esercizi finanziari o scadenze già concluse (ad esempio 2023, 2024 e termini annuali trascorsi), che ne riducono l’utilità pratica solo per quelle parti specifiche.
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