Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

Normativa italiana091G0336Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto-legge d'urgenza (9 set 1991) che inasprisce i criteri per la custodia cautelare (soppressione della possibilità di sostituirla con altre misure), introduce eccezioni alla custodia in carcere per alcune categorie (gravidanza, allattamento, età oltre i 70 anni, gravi condizioni di salute) salvo per i delitti indicati dall'art. 407, c.2, lett. a), ridefinisce i termini massimi della custodia cautelare (termine per stato e durata complessiva: 3/6/12 mesi; limiti complessivi 2/4/6 anni a seconda della gravità) e rafforza i poteri di avocazione del procuratore generale per indagini su reati collegati alla criminalità organizzata. Disposizione transitoria: le nuove regole sui termini si applicano anche ai procedimenti in corso. Diversi articoli risultano poi soppressi dalla L. 8 nov 1991, n. 356.

Modifiche al codice di procedura penale su misure cautelari, termini di custodia e avocazione per reati di criminalità organizzata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 11 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.