Ordinanza del 29/02/2024 n. 5405 - Corte di Cassazione
Accertamento - SRL socio unico - Scudo fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca contro la sentenza che l’aveva condannata a restituire a Fise Impianti Srl € 88.666,36, oltre interessi. Ha confermato che la mancata produzione integrale degli estratti conto non impedisce al giudice di ricostruire il saldo sulla base degli altri elementi disponibili, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio. La banca è stata condannata alle spese, liquidate in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge; ricorrono inoltre i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Contenzioso bancario tra Fise Impianti Srl e banca per la rideterminazione del saldo di conto corrente e la ripetizione di somme indebitamente addebitate.
Ricorso bancario sulla ricostruzione del saldo di conto corrente
La pronuncia riguarda la controversia tra Fise Impianti Srl e la banca presso cui la società intratteneva un conto corrente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando l’esito del giudizio d’appello che aveva riconosciuto alla società un credito di € 88.666,36.
Svolgimento dei giudizi di merito
Con sentenza del 4 ottobre 2017, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato non dovuta dalla società la somma di € 274.195,57 portata dal saldo passivo del conto e aveva respinto la domanda di ripetizione di € 20.000, o della diversa somma accertata.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 giugno 2021, ha parzialmente riformato la decisione: ha accolto l’impugnazione principale e respinto quella incidentale, condannando la banca a restituire € 88.666,36, oltre interessi. Il giudice d’appello ha ritenuto legittimo il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per ricostruire i rapporti di dare e avere, eliminando dal conteggio anatocismo, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto. Pur in presenza di una produzione incompleta degli estratti conto, gli accertamenti peritali avevano consentito di determinare il credito della società.
Valutazione della documentazione e ricorso alla CTU
La banca ha sostenuto che la società non avesse indicato nell’atto introduttivo i singoli versamenti asseritamente indebiti e non avesse prodotto tutti gli estratti conto, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perché il ricorso non riportava il contenuto specifico delle difese e degli atti della controparte necessario a valutare la contestazione.
La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando gli estratti conto non sono prodotti integralmente, il giudice di merito può ricostruire i saldi utilizzando altri elementi probatori e può avvalersi di una CTU contabile per rideterminare il saldo sulla base della documentazione comunque acquisita. Sono citate, tra le altre, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526; Cass. 1° giugno 2018, n. 14074, con richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140.
Censure sull’esame dei documenti e sulle conclusioni peritali
Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la valutazione incompleta dei documenti e l’adesione acritica alle conclusioni della CTU. La Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché non identificava lo specifico fatto storico decisivo asseritamente trascurato. Per formulare validamente tale censura, il ricorrente deve indicare il fatto, il dato testuale o extratestuale che ne prova l’esistenza, il modo e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività, nel rispetto anche degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha precisato che la mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato. Ha richiamato Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053, e Cass., Sezione tributaria, 28 giugno 2019, n. 17512.
È stata inoltre rilevata l’inammissibilità della contestazione delle conclusioni della CTU: per censurare una motivazione che recepisca la relazione peritale, la parte deve dimostrare di avere già formulato critiche nel giudizio di merito e riportarne i passaggi essenziali, così da consentire di valutarne decisività e rilevanza. In mancanza, la critica si risolve in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione. È richiamata Cass. 26 agosto 2021, n. 23504.
La scelta di disporre una CTU rientra, di regola, nella valutazione discrezionale del giudice di merito. In cassazione, secondo la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., occorre indicare un fatto storico principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, non limitandosi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori. È citata Cass. 23 marzo 2017, n. 7472.
Ulteriore motivo e decisione
Il terzo motivo richiamava lettere bancarie presenti in atti e sosteneva che la società, chiedendo la compensazione del saldo passivo con i propri crediti, lo avesse riconosciuto. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile, perché formulata come violazione di legge o omesso esame mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della banca. In applicazione del principio di soccombenza, l’ha condannata a pagare alla controricorrente € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% sui compensi e agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
La decisione è stata assunta a Roma il 19 dicembre 2023 e depositata in cancelleria il 29 febbraio 2024.
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