LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica il codice penale e norme connesse per reprimere prostituzione e pornografia minorile: inasprisce pene per atti sessuali a pagamento con minori (14-18; pena maggiore se <16), punisce produzione, diffusione e detenzione di materiale pedopornografico (inclusa pornografia virtuale con pena diminuita di un terzo), dispone interdizioni perpetue per condannati, istituisce il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, obblighi di segnalazione e filtraggio per fornitori di servizi e misure finanziarie contro i beneficiari; obbligo informativo per operatori turistici (da 90 giorni dall'entrata in vigore). Alcuni stanziamenti sono limitati agli anni 2006-2008.
Contrasto alla prostituzione e pornografia minorile, anche online
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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