LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374
Norme per la messa al bando delle mine antipersona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che vieta uso, ricerca finalizzata alla fabbricazione, produzione, vendita, cessione, import/export, detenzione e trasferimento di mine antipersona; obbliga denuncia (aziende e detentori entro 120 giorni) e consegna al Ministero della Difesa (entro 90 giorni), denuncia di brevetti/tecnologie entro 60 giorni, disciplina la distruzione delle scorte e prevede sanzioni penali. Previste eccezioni per addestramento, sminamento e attrezzature a fini umanitari. Aggiornamento (D.Lgs. 15/03/2010, n.66): distruzione degli arsenali con possibilità di mantenere/importare fino a 8.000 unità esclusivamente per addestramento e ricerca.
Divieto e gestione delle mine antipersona
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