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Legge

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

Normativa italiana24G00072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce le figure del pedagogista e dell’educatore professionale socio-pedagogico, ne disciplina titoli abilitanti, iscrizione agli albi e istituzione dell’Ordine. Prevede regime transitorio e prime iscrizioni. Applica anche il riconoscimento di titoli esteri e non comporta nuovi oneri pubblici.

Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi

Ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative

La legge disciplina in modo organico le professioni del pedagogista e dell’educatore professionale socio-pedagogico, istituendo i relativi albi e l’Ordine professionale. Definisce funzioni, requisiti di accesso, regole transitorie e prime modalità di attuazione.

Pedagogista: definizione e ambito di attività

Il pedagogista è qualificato come specialista dei processi educativi, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Svolge funzioni di coordinamento, consulenza, supervisione, progettazione, gestione, verifica e valutazione di interventi pedagogici, educativi e formativi rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai gruppi e alla comunità.

La sua attività comprende strumenti di prevenzione, osservazione pedagogica, valutazione e intervento sui bisogni educativi del bambino e dell’adulto lungo l’intero corso della vita. Può operare in ambito pubblico e privato, nei settori educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché svolgere orientamento scolastico e professionale, promozione culturale, consulenza, didattica, sperimentazione e ricerca.

Educatore professionale socio-pedagogico: definizione e funzioni

L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Svolge attività progettuali e di consulenza nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi.

La figura interviene nella valutazione, progettazione, organizzazione e attuazione di progetti, interventi e servizi rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre professionalità e promuovendo crescita integrale, inserimento o reinserimento sociale. Può operare in strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario limitatamente agli aspetti educativi, oltre a svolgere attività didattica e di sperimentazione.

Titoli richiesti per il pedagogista

Per esercitare la professione di pedagogista è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

  • laurea magistrale o specialistica nelle classi LM-50, LM-57, LM-85 o LM-93;
  • laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciata secondo l’ordinamento previgente al DPR n. 509/1999.

Sono inoltre ammessi i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università o enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

L’esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo dei pedagogisti e al previo accertamento delle competenze professionali maturate tramite tirocinio. La prova valutativa si svolge prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale, con la presenza di un componente designato dall’Ordine.

La laurea magistrale nelle classi indicate e le corrispondenti lauree previgenti sono abilitative all’esercizio della professione.

Titoli richiesti per l’educatore professionale socio-pedagogico

Per esercitare come educatore professionale socio-pedagogico, e come educatore nei servizi educativi per l’infanzia richiamati dal d.lgs. n. 65/2017, sono necessari:

  • il titolo di laurea triennale con prova valutativa delle competenze acquisite nel tirocinio, da svolgersi prima della discussione della tesi e con un componente designato dall’Ordine;
  • in alternativa, la qualifica corrispondente riconosciuta ai sensi della disciplina richiamata dalla legge n. 205/2017;
  • l’iscrizione all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Albi professionali e segreto professionale

Sono istituiti:

  • l’albo dei pedagogisti;
  • l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

È consentita l’iscrizione contemporanea a entrambi gli albi. Gli iscritti sono tenuti al segreto professionale e, in caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale.

Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

Gli iscritti ai due albi costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, per le province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale.

L’Ordine è un ente pubblico non economico, agisce come organo sussidiario dello Stato, ha autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare ed è vigilato dal Ministero della giustizia. È finanziato esclusivamente dai contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale e le associazioni rappresentative, sono definite istituzione, funzionamento, ordinamento interno e norme di prima applicazione.

Consiglio nazionale e funzioni di governo dell’Ordine

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali ed è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. Il presidente rappresenta l’Ordine e ne esercita le attribuzioni.

Il Consiglio nazionale cura in particolare:

  • il regolamento interno;
  • l’amministrazione e la gestione del patrimonio;
  • bilanci preventivi e consuntivi;
  • il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti e sottoposto a referendum;
  • la vigilanza sull’osservanza delle norme di settore su questioni di rilievo nazionale;
  • la designazione di rappresentanti negli enti e commissioni nazionali;
  • i pareri su richiesta di ministeri o enti pubblici, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
  • la determinazione del contributo annuale e delle tasse per certificati e pareri, nei limiti necessari alla copertura delle spese di gestione.

Requisiti per l’iscrizione agli albi

L’iscrizione agli albi richiede:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato UE o di uno Stato con regime di reciprocità;
  • assenza di condanne penali definitive per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;
  • abilitazione all’esercizio della professione;
  • residenza in Italia, oppure, per cittadini italiani residenti all’estero, prova di residenza all’estero per ragioni di servizio presso enti o imprese nazionali operanti fuori dal territorio dello Stato.

Titoli esteri

Sono equipollenti, ai fini dell’esercizio della professione e dell’iscrizione ai relativi albi, i titoli accademici in pedagogia o di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni universitarie estere riconosciute di particolare rilevanza scientifica internazionale con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del CUN, anche senza istanza di equipollenza da parte dell’interessato.

Prima attuazione, commissari e istituzione degli ordini territoriali

Per la prima attuazione, il presidente del tribunale del capoluogo di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomina, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un commissario scelto tra i magistrati in servizio, incaricato di formare gli albi.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei titoli e che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo 2027, il commissario indice l’elezione dei presidenti degli albi e cura gli altri adempimenti per istituire gli ordini regionali e provinciali. Per le elezioni nomina presidente di seggio, vicepresidente, due scrutatori e segretario tra funzionari della pubblica amministrazione.

Regime transitorio per le iscrizioni iniziali

In fase di prima applicazione, la domanda di iscrizione agli albi può essere presentata a partire dalla nomina del commissario. Restano ferme le condizioni di cittadinanza, assenza di condanne e residenza previste dalla legge.

Per l’albo dei pedagogisti possono iscriversi, tra gli altri:

  • professori universitari e ricercatori/assistenti in discipline pedagogiche;
  • laureati che ricoprano o abbiano ricoperto posti di ruolo in istituzioni pubbliche in materie pedagogiche;
  • soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni attività nelle discipline pedagogiche con riconoscimenti nazionali o internazionali;
  • laureati nelle discipline previste per l’accesso ordinario;
  • soggetti in possesso dei requisiti ordinari per il pedagogista.

Per l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici possono iscriversi:

  • soggetti in possesso dei requisiti per l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia;
  • laureati già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, dei requisiti previsti per la professione;
  • soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica ai sensi della legge n. 205/2017 o del d.lgs. n. 65/2017;
  • laureati in scienze dell’educazione e della formazione L-19 (ex L-18).

Clausola di salvaguardia e neutralità finanziaria

Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione. L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate operano con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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