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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1972, n. 661

Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri. Integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350.

Normativa italiana072U0661Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto adegua la normativa italiana ai regolamenti CEE n. 727/70, 816/70, 2142/70, 2358/71 e 974/71 su importazioni, esportazioni, restituzioni e importi di compensazione per vari settori agricoli e affini. Prevede regole doganali, controlli, termini per le istanze e decorrenze specifiche, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e, per alcune disposizioni, dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari.

Adeguamento della normativa italiana ai regolamenti CEE su scambi agricoli e importi di compensazione

Adeguamento della disciplina italiana ai regolamenti CEE su scambi e compensazioni

Il decreto disciplina l’adattamento dell’ordinamento interno ai regolamenti comunitari richiamati in materia di organizzazione dei mercati agricoli, della pesca, delle sementi e del tabacco greggio. Introduce regole operative per importazioni, esportazioni, restituzioni, importi di compensazione e controlli doganali, coordinandole con la normativa doganale e con alcuni precedenti provvedimenti nazionali.

Ambito di applicazione e regolamenti richiamati

La disciplina si applica agli scambi internazionali relativi ai prodotti contemplati dai regolamenti CEE n. 727/70, 816/70, 2142/70 e 2358/71. Per tali prodotti si osservano le disposizioni contenute negli articoli successivi del decreto, che ne regolano l’applicazione interna.

Misure non obbligatorie e provvedimenti amministrativi

Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro e sentiti gli altri ministeri competenti, può adottare provvedimenti per l’attuazione delle misure non obbligatorie previste dai regolamenti comunitari e dalle loro successive modifiche. L’adozione deve avvenire entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dagli stessi regolamenti.

Classificazione doganale e applicazione dei diritti

La classificazione dei prodotti segue le norme vigenti per l’interpretazione e l’applicazione della tariffa doganale. Le imposizioni all’importazione e all’esportazione, nonché le restituzioni previste dai regolamenti, si applicano nei casi, nelle misure e secondo i criteri fissati dai regolamenti stessi e dalle relative norme di applicazione.

Restituzioni all’esportazione: disciplina e termini

Le condizioni e le modalità per la concessione delle restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. Per i prodotti interessati si applicano, ove necessario, anche le disposizioni dell’art. 6 del decreto-legge n. 80/1967.

Il termine previsto dal regolamento CEE n. 1041/67 per alcune operazioni di esportazione anteriori all’entrata in vigore del decreto decorre da tale data. La stessa regola si estende al termine previsto dall’art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 1012/1970 per la restituzione all’esportazione ivi contemplata.

Regime doganale, riscossioni e diritti di confine

Per la riscossione e la restituzione delle somme previste dal decreto si applicano le norme doganali vigenti in materia di dazi. Le imposizioni all’importazione o all’esportazione previste dai regolamenti comunitari sono considerate diritti di confine.

Pubblicazione delle aliquote e abrogazioni collegate

Le aliquote delle restituzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono affisse presso le dogane di I e II categoria e presso le intendenze di finanza competenti. La stessa disciplina si applica anche ad alcune precedenti restituzioni all’esportazione.

Sono abrogati specifici articoli dei decreti-legge n. 911/1966, n. 59/1968, n. 947/1969 e n. 1012/1970, limitatamente alle corrispondenti discipline sulle restituzioni.

Controlli doganali

Ai fini della concessione delle restituzioni, il Ministero delle finanze può sottoporre a controllo doganale le merci agevolate, i prodotti impiegati nella fabbricazione, le lavorazioni e le merci ottenute. Modalità e condizioni del controllo sono fissate dallo stesso Ministero.

Titoli di importazione ed esportazione

Quando i regolamenti comunitari subordinano importazione o esportazione alla presentazione di un titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 947/1969. Le questioni relative al rilascio dei certificati e allo svincolo o incameramento del deposito cauzionale sono decise dal comitato interministeriale competente per settore merceologico.

Misure di salvaguardia per perturbazioni di mercato

Se importazioni o esportazioni causano o possono causare gravi perturbazioni di mercato idonee a compromettere gli obiettivi dell’art. 39 del Trattato CEE, vengono adottate misure appropriate fino al venir meno della perturbazione o del rischio. Salvo i casi in cui intervengano misure obbligatorie comunitarie, i provvedimenti sono emanati dal Ministro per il commercio con l’estero su proposta del Ministro per l’agricoltura e foreste, sentiti gli altri ministri competenti.

Disposizioni amministrative generali

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, stabilisce disposizioni, formalità e condizioni da osservare nei casi in cui le norme comunitarie richiedano misure amministrative per l’applicazione delle imposizioni all’importazione e all’esportazione e per la concessione delle restituzioni all’esportazione.

Controversie doganali

Le controversie tra dogane e importatori o esportatori, relative a imposizioni e agevolazioni previste dal decreto, sono regolate dal d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18.

Estensione ad altri settori e coordinamento normativo

Le disposizioni dell’art. 11 del decreto-legge n. 1012/1970 si applicano anche ai prodotti dei regolamenti comunitari n. 816/70 e n. 2142/70. Inoltre, per il settore ortofrutticolo, dal momento di applicazione del regolamento CEE n. 1035/72, i riferimenti alla disciplina comunitaria vigente devono intendersi riferiti a tale regolamento.

Importi di compensazione: decorrenza e applicazione

Dal 3 gennaio 1972 si riscuotono alle importazioni e si concedono alle esportazioni gli importi di compensazione previsti dal regolamento CEE n. 974/71 e dalle relative norme di applicazione. Gli importi si applicano secondo la misura e i criteri fissati dai competenti organi comunitari con provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Regime doganale degli importi di compensazione

Gli importi di compensazione sono compresi tra i diritti di confine. Per la riscossione all’importazione e per la concessione all’esportazione si applicano le norme doganali in materia di dazi.

Pagamento, domanda e termini per gli esportatori

Il pagamento delle somme dovute per le restituzioni e per gli importi di compensazione destinati ai prodotti esportati avviene con le modalità previste dalla normativa richiamata. La domanda documentata per gli importi di compensazione all’esportazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione; per le esportazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, il termine decorre da tale data.

Esclusioni e casi particolari per gli importi di compensazione

Gli importi di compensazione non sono dovuti per merci oggetto di transazioni commerciali concluse prima del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l’importazione definitiva dopo il 2 gennaio 1972, a condizione che il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA o in dollari USA con garanzia di cambio o clausole analoghe. In tali casi, l’interessato deve produrre idonea documentazione.

Non si applicano inoltre alle merci già ammesse all’importazione in esenzione da dazi e prelievi, salvo l’eccezione prevista per specifiche importazioni esenti, a condizione che i prodotti precedentemente esportati non abbiano fruito della concessione degli importi di compensazione.

Copertura finanziaria

Le somme introitate per effetto degli importi di compensazione affluiscono in apposito capitolo dell’entrata statale. L’onere per l’anno finanziario 1972 è valutato in lire 4.650.000.000 ed è coperto dalle corrispondenti entrate. Il Ministro per il tesoro può apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Modifica della disciplina sui prodotti petroliferi

La tabella A allegata al decreto-legge n. 989/1964 viene integrata con una nuova voce relativa a specifiche miscele di idrocarburi non saturi, utilizzabili direttamente come combustibile in impianti di produzione o destinate a impieghi industriali diversi dalla carburazione, combustione, lubrificazione, preparazione di prodotti petroliferi e fabbricazione di vernici.

Entrata in vigore ed efficacia temporale

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Salvo diversa previsione, gli articoli 1, 4 e 15 hanno efficacia dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari richiamati. Il decreto è presentato alle Camere per la conversione in legge.

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