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Legge

LEGGE 10 novembre 2025, n. 167

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Normativa italiana25G00174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la legge annuale di semplificazione normativa, con termini per proposte e consultazioni, e abroga l’art. 20 della l. 59/1997. Prevede principi generali per le deleghe legislative e numerose deleghe su digitale, CAD, esteri, navigazione, elettorato, istruzione, disabilità, misure di protezione giuridica e protezione civile, con varie scadenze e procedure consultive. Non risulta obsoleta.

Legge annuale di semplificazione normativa e deleghe collegate

Legge annuale di semplificazione normativa

Il provvedimento istituisce un meccanismo annuale di semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente in materie determinate, anche mediante deleghe legislative. Introduce inoltre un insieme di deleghe settoriali e di misure di coordinamento su temi di digitalizzazione, amministrazione pubblica, diritti sociali e protezione civile.

Meccanismo della legge annuale e programmazione delle semplificazioni

Ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo di «Legge annuale di semplificazione normativa» con l’anno di riferimento. La legge indica le materie oggetto di intervento e può conferire deleghe legislative da attuare secondo principi e criteri direttivi generali. Sullo schema del disegno di legge va acquisito il parere della Conferenza unificata.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i Ministri competenti trasmettono proposte di semplificazione, tenendo conto di eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione. Nello stesso termine sono svolte consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, per raccogliere proposte e criticità della legislazione vigente.

La legge annuale può indicare anche materie di competenza esclusiva statale nelle quali il riordino si completa con un testo unico delle disposizioni regolamentari, anche contestuale all’entrata in vigore del relativo decreto legislativo.

Principi generali per l’esercizio delle deleghe

Nell’esercizio delle deleghe conferite dalla legge annuale, il Governo deve attenersi a criteri generali che privilegiano:

  • il riordino per settori omogenei mediante codici di settore o testi unici;
  • il coordinamento formale e sostanziale della normativa vigente;
  • la previsione, ove possibile, di disposizioni immediatamente applicabili;
  • l’abrogazione espressa delle norme prive di effettivo contenuto normativo;
  • la riduzione di oneri, adempimenti e vincoli non necessari;
  • la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, nel rispetto dell’affidamento, della proporzionalità e della sussidiarietà orizzontale.

I decreti legislativi attuativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, dei Ministri competenti e, nei casi previsti, previo parere o intesa con Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata. Per codici o testi unici è richiesto anche il parere del Consiglio di Stato. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro 45 giorni; in alcuni casi il termine può essere prorogato di 60 giorni. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei decreti può essere esercitata la delega correttiva o integrativa.

Principi di livello primario

Le disposizioni che mirano alla semplificazione, al riordino e alla riduzione degli adempimenti, in particolare quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono come principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di competenza concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Valutazione di impatto generazionale e Osservatorio

La legge introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) per gli atti normativi del Governo, esclusi i decreti-legge, nell’ambito dell’AIR, per analizzare gli effetti ambientali o sociali sui giovani e sulle generazioni future. La VIG è necessaria in ogni caso quando l’atto produce effetti significativi di questo tipo. I criteri attuativi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 180 giorni, di concerto con l’Autorità politica delegata per i giovani.

È inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio l’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta. La sua organizzazione è demandata a un DPCM entro 60 giorni. L’Osservatorio opera senza nuovi oneri e senza compensi per i componenti.

Impatto di genere e statistiche di genere

L’AIR e la VIR devono ricomprendere anche l’impatto di genere, secondo criteri e modalità definiti dai DPCM previsti dalla disciplina dell’AIR/VIR. Inoltre, gli enti e i soggetti che partecipano all’informazione statistica ufficiale devono fornire dati disaggregati per uomini e donne e rilevare, elaborare e diffondere tali dati. Il potere di indirizzo sulle esigenze di rilevazione statistica è attribuito al Presidente del Consiglio o all’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Nel codice delle pari opportunità è inserito il riferimento alle ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.

Digitalizzazione della produzione normativa

Il Governo è delegato, entro 18 mesi, a disciplinare in via digitale la formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi. La disciplina deve essere coerente con il CAD e garantire efficienza, speditezza, sicurezza, autenticità e integrità degli atti.

È previsto il graduale superamento delle procedure analogiche, comprese quelle di nastrini e sigilli, fermo restando il mantenimento di autenticità e integrità anche in caso di indisponibilità degli strumenti digitali. È prevista anche la digitalizzazione delle modalità di pubblicazione, conservazione e raccolta presso la Gazzetta Ufficiale e Normattiva.

Un regolamento unico deve riunire le disposizioni regolamentari vigenti; entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi sono possibili correttivi. Gli organi costituzionali devono adeguare i propri ordinamenti nei limiti della loro autonomia.

Regolamenti ministeriali in formato digitale

In via transitoria, nelle more dei decreti attuativi sulla produzione normativa digitale, i regolamenti ministeriali possono essere adottati digitalmente secondo il CAD e le linee guida AGID. La firma digitale sostituisce nastrini, sigilli e altre procedure analogiche. Le modalità di conservazione e raccolta sono definite con decreto del Ministro della giustizia entro 6 mesi; le disposizioni acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore di tale decreto.

Aggiornamento del CAD

È conferita delega al Governo per semplificare, modificare e integrare il Codice dell’amministrazione digitale entro 12 mesi. L’intervento mira a rafforzare il patrimonio informativo pubblico, la digitalizzazione delle PA e i servizi in rete a cittadini e imprese, aggiornando identità elettronica e servizi fiduciari e potenziando interoperabilità, accesso ai dati e piattaforma digitale nazionale dati.

Affari esteri e cooperazione internazionale

È prevista una delega per semplificare, riordinare e riassetare le disposizioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro 12 mesi. Il riordino avviene mediante testo unico, uniformazione delle discipline omogenee e definizione dei criteri per i regolamenti di esecuzione e attuazione. Sono previsti regolamenti unici e testi unici regolamentari, oltre a una possibile delega correttiva entro 24 mesi.

Navigazione interna e promiscua

La legge delega il Governo a riformare la disciplina della navigazione interna e promiscua, nonché la navigazione ad uso privato e in conto proprio nelle acque interne e promiscue, entro 18 mesi. Gli obiettivi comprendono semplificazione del personale navigante, equipollenza tra abilitazioni marittime e titoli della navigazione interna, razionalizzazione del lavoro a bordo, semplificazione della documentazione di bordo e delle formalità di arrivo e partenza.

È prevista una disciplina speciale per la navigazione promiscua estesa al mare fino al limite della navigazione locale, con requisiti tecnici supplementari e certificato addizionale rilasciato dagli enti tecnici autorizzati. Sono possibili limiti inferiori di distanza dalla costa fissati dal capo del compartimento marittimo. I decreti attuativi richiedono intesa in Conferenza unificata e pareri parlamentari; è possibile un correttivo entro 30 mesi. La riforma deve essere a saldo invariato.

Elettorato attivo e liste elettorali

È prevista la revisione del testo unico sull’elettorato attivo e sulle liste elettorali entro 12 mesi, per adeguarlo alla dematerializzazione e all’integrazione con ANPR. La delega prevede ricognizione delle cause ostative, riorganizzazione degli organi competenti, revisione delle procedure di aggiornamento e attribuzione al responsabile dell’ufficio elettorale comunale degli adempimenti di tenuta e revisione.

Resta ferma la competenza delle commissioni elettorali circondariali sui ricorsi. Le norme devono essere armonizzate con la tutela dei dati personali e con il principio di non eccedenza delle informazioni. Sono richiesti il parere della Conferenza Stato-città e del Garante privacy; correttivi possibili entro 12 mesi dal decreto.

Istruzione

Il Governo è delegato a riordinare le disposizioni legislative in materia di istruzione entro 18 mesi. La riforma può comprendere uno o più testi unici e deve intervenire su personale scolastico, adempimenti delle scuole, organi consultivi, vigilanza sugli enti pubblici del sistema di valutazione e organi collegiali, nel rispetto dell’autonomia scolastica e riducendo duplicazioni e sovrapposizioni.

Sono previste, inoltre, disposizioni di esecuzione e attuazione con regolamento unico e un testo unico dei regolamenti ministeriali e interministeriali. È possibile una delega correttiva entro 24 mesi.

Disabilità

La legge delega il Governo a riordinare, anche tramite un codice, le disposizioni in materia di disabilità entro 12 mesi, negli ambiti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Gli obiettivi includono coordinamento tra invalidità/inabilità e agevolazioni lavorative, semplificazione dei procedimenti amministrativi, esonero dalla produzione di documentazione già disponibile in piattaforme o fascicolo sanitario elettronico, e accessibilità dei servizi digitali relativi a firma e identità digitale.

La delega riguarda anche la ricezione della volontà nelle attività di formazione degli atti pubblici, il riordino delle sanzioni, la semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e la riduzione degli oneri di rendicontazione per alcuni caregiver familiari con disabilità e protezione giuridica. I decreti richiedono intesa in Conferenza unificata; è prevista una disciplina regolamentare organica e una possibile delega correttiva entro 24 mesi.

Misure di protezione giuridica

È prevista la riforma, entro 24 mesi, degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno, con l’obiettivo del graduale superamento dei primi due e della rimodulazione dell’amministrazione di sostegno in chiave più graduata e proporzionata. La delega include semplificazione degli adempimenti, regole sulla rendicontazione, coordinamento con gli altri istituti che presuppongono interdizione o inabilitazione, disciplina transitoria e rafforzamento delle sanzioni contro condotte contrarie al mandato o all’interesse del beneficiario.

La procedura richiede il parere della Conferenza unificata e consente decreti correttivi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei decreti delegati.

Protezione civile

La legge conferisce una delega ampia per aggiornare e integrare la disciplina della protezione civile entro 12 mesi, nel quadro dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà. L’intervento deve rafforzare la struttura policentrica del sistema, la partecipazione dei cittadini e del volontariato, la collaborazione scientifica, la prevenzione e la pianificazione, la semplificazione dei procedimenti, la centralità delle sale operative e la capacità di intervento nelle emergenze nazionali.

Il testo valorizza il ruolo dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle province e delle autorità territoriali, mantenendo all’autorità politica le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale. Sono previsti interventi su reclutamento flessibile, misure urgenti post-emergenza, supporto alle popolazioni colpite, formazione continua, cultura di protezione civile e rafforzamento del volontariato e del mutuo soccorso tra enti locali. Il dettaglio completo dell’articolato qui esaminato risulta però tronco nella parte finale.

Abrogazione espressa

A decorrere dall’entrata in vigore della legge è abrogato l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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