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Ordinanza

Ordinanza del 29/03/2025 n. 8287 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma l’illegittimità del recupero di un credito d’imposta di € 20.077, maturato nel 2008 e dichiarato nell’Unico 2009. Ai fini della compensazione, il credito doveva essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui erano stati sostenuti i costi, non necessariamente in quella dell’anno di utilizzo. La contestata omissione relativa al 2011 costituisce, nel caso concreto, un inadempimento formale; inoltre, l’avviso notificato il 29 marzo 2018 è intervenuto oltre il termine ordinario di decadenza applicabile ai crediti esistenti ma ritenuti non spettanti. L’Agenzia è condannata alle spese di cassazione.

Ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul recupero di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo compensato nel 2011.

Recupero di credito d’imposta per ricerca e sviluppo

La controversia riguarda il recupero, nei confronti di G. C. Spa, quale società incorporante M. Spa, di un credito d’imposta di € 20.077 per costi di ricerca e sviluppo. Il credito, maturato nel 2008 e utilizzato in compensazione nel 2011, era stato ritenuto inesistente dall’Agenzia delle Entrate; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione.

Svolgimento del giudizio

Con atto notificato il 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Modena ha recuperato il credito. G. C. Spa ha impugnato l’atto e la Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 64/01/2019 depositata il 1° febbraio 2019, ha accolto il ricorso, annullando il recupero e compensando le spese.

L’Agenzia ha appellato la decisione, ma la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 819/04/2022, pronunciata il 22 giugno 2022 e depositata il 28 giugno 2022, ha respinto l’appello, compensando le spese. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, notificato il 1° gennaio 2024, fondato su un unico motivo. G. C. Spa ha resistito con controricorso e depositato memoria. La discussione è stata fissata per l’adunanza camerale del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

Tempestività del ricorso per cassazione

La società ha eccepito la tardività del ricorso, ma la Corte ha respinto l’eccezione. In base alla ricostruzione adottata nella decisione, il termine ordinario ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza regionale del 28 giugno 2022, sarebbe scaduto il 28 gennaio 2023; cadendo di sabato, è stato prorogato al 30 gennaio 2023. La sospensione prevista dall’art. 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, inizialmente pari a nove mesi, è stata elevata a undici mesi dall’art. 20, comma 1, lettera d), del D.L. 30 marzo 2023, n. 23, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. La proroga è stata ritenuta applicabile anche a una sospensione già in corso, in quanto norma processuale immediatamente applicabile secondo il principio tempus regit actum e in assenza di una disciplina transitoria.

Il termine finale è stato così individuato nel 30 dicembre 2023; poiché tale data era sabato, la scadenza è stata prorogata al 2 gennaio 2024. La notificazione del ricorso il 1° gennaio 2024 è stata pertanto considerata tempestiva. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando una proroga della sospensione dei termini processuali interviene durante la pendenza di una sospensione già in essere, essa si applica alla determinazione del termine finale, in mancanza di una norma transitoria.

Motivo dell’Agenzia e disciplina della dichiarazione

L’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo applicabile ratione temporis, e dell’art. 5 del D.M. 28 marzo 2008, n. 76, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo l’Amministrazione, il credito avrebbe dovuto essere indicato nel rigo RU81 della dichiarazione relativa al 2011, con i dati di dettaglio nei righi RU79 e RU80, e non soltanto nella dichiarazione relativa all’anno di formazione, il 2008. L’omissione avrebbe comportato la decadenza dal diritto alla fruizione del credito.

La Corte ha distinto tra crediti il cui presupposto agevolativo non è mai esistito, anche per una condotta fraudolenta, e fattispecie prive di un elemento costitutivo, la cui individuazione dipende dall’esame delle norme che disciplinano la specifica agevolazione. Ha richiamato Cass., Sezioni Unite, 11 dicembre 2023, n. 34419, osservando che la mancanza del presupposto può derivare anche dall’omissione di un’istanza o dichiarazione richiesta a pena di decadenza. Nel caso concreto, tuttavia, non era contestata alcuna condotta fraudolenta.

L’art. 1, comma 282, della legge n. 296/2006 stabilisce che il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi; l’art. 5 del D.M. n. 76/2008 richiedeva alle imprese, a pena di decadenza, l’indicazione del prospetto dei costi sostenuti. La Corte ha interpretato tale obbligo come riferito alla dichiarazione dell’anno in cui il beneficio è concesso e i costi agevolati sono sostenuti, ossia all’anno di formazione del credito, non a quello della successiva compensazione.

Esistenza del credito e applicazione al caso concreto

Il credito per i costi di ricerca e sviluppo era sorto nel 2008 ed era stato regolarmente dichiarato nella dichiarazione dei redditi Unico 2009. Non era stato utilizzato nell’anno di formazione perché mancava il nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, che aveva opposto l’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili. La società lo aveva poi compensato nel 2011 mediante modello F24, quando l’utilizzo era divenuto possibile.

La Corte ha ritenuto che il credito fosse legittimamente maturato e dichiarato nell’anno rilevante. L’addebito dell’Agenzia riguardava la mancata indicazione, nella dichiarazione del 2011, dell’utilizzo in compensazione. Anche prescindendo dall’effettiva sussistenza di un obbligo dichiarativo relativo all’utilizzo, tale omissione non dimostrava l’inesistenza del credito né un’artificiosa precostituzione dei suoi elementi costitutivi: integrava, nella fattispecie, un mero inadempimento formale.

La Corte ha precisato che il credito esiste se è dichiarato nell’anno in cui è svolta l’attività agevolata; può invece essere considerato inesistente, ricorrendo anche l’ulteriore requisito previsto dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, se non è dichiarato in quell’anno, indipendentemente da una dichiarazione successiva. A sostegno dell’interpretazione è stato richiamato Cass. 6 ottobre 2022, n. 29126, relativa al credito in esame, nonché Cass. 12 ottobre 2021, n. 27660, Cass. 12 gennaio 2022, n. 698, Cass. 10 aprile 2024, n. 9693 e Cass. 11 aprile 2024, n. 9886.

Decadenza dal potere di accertamento e principio di diritto

Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 34419/2023, la Corte ha affermato che per l’accertamento relativo a crediti esistenti ma ritenuti non spettanti si applica il termine ordinario di decadenza; è stato menzionato anche Cass. 27 giugno 2024, n. 17769. Nel caso concreto, l’atto di recupero avrebbe dovuto essere notificato entro la fine del 2016. La notificazione del 29 marzo 2018 è quindi intervenuta quando l’Amministrazione era già decaduta dal potere di accertamento.

La Corte ha enunciato il seguente principio: ai fini della compensazione del credito d’imposta per costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, previsto dall’art. 1, commi 280-282, della legge n. 296/2006, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i costi sono stati sostenuti e non necessariamente nella dichiarazione dell’anno in cui è richiesta la compensazione.

Esito e spese

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere a G. C. Spa le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, C.A.P. e I.V.A. La Corte ha inoltre precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché l’Agenzia, parte soccombente, è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato. La decisione è stata assunta il 17 dicembre 2024 e depositata il 29 marzo 2025.

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