DECRETO 4 agosto 1998, n. 400
Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale che disciplina costruzione, approvazione progettuale, collaudo e esercizio di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico (funivia bifune, monofune, funicolare terrestre), con prescrizioni su materiali, funi, tensioni, stazioni, azionamenti, veicoli, procedure di recupero e manutenzione; esclude le sciovie. Accetta prodotti UE/SEE a pari livello di sicurezza. Nota: la Corte Cost. (sent. 327/2006) ha limitato l'applicabilità alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Regolamento per costruzione ed esercizio di funicolari aeree e terrestri
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