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Circolare

Circolare Inail n. 32 del 24 febbraio 2015

Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia. Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative per trattare le domande di aggravamento di malattia professionale nei casi in cui la protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga dopo la denuncia, anche quando il lavoratore non sia titolare di rendita. Viene chiarito che, oltre alle fattispecie già disciplinate dalla circolare n. 5/2014 per i titolari di rendita, l’aggravamento successivo al quindicennio può essere considerato nuova malattia professionale anche per tecnopatici guariti senza postumi o indennizzati in capitale. Le istruzioni valgono anche se la protrazione dell’esposizione si è verificata in un’azienda diversa da quella di origine e si applicano ai casi futuri, alle pratiche in istruttoria e ai contenziosi non definiti.

Sentenza Corte costituzionale n. 46/2010 e aggravamento da esposizione a rischio patogeno protratta oltre il quindicennio

Sentenza Corte costituzionale n. 46/2010 e aggravamento da esposizione a rischio patogeno protratta oltre il quindicennio

La circolare interviene per fornire indicazioni applicative in materia di malattia professionale quando l’aggravamento della patologia si manifesti dopo il quindicennio dalla denuncia e sia dovuto alla protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno. Il documento estende la disciplina già affermata per i titolari di rendita anche ai tecnopatici non titolari di rendita, chiarendo le modalità di trattazione delle nuove denunce.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda sul D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con richiamo agli articoli 80, 83, 131, 132 e 137, e sul decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, che disciplina l’indennizzo del danno biologico. Sono richiamate inoltre la circolare n. 57 del 4 agosto 2000 sul danno biologico, la lettera del 18 settembre 2003 relativa al nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale, la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46, e la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014.

Richiamo alla disciplina già introdotta nel 2014

La circolare n. 5/2014, emanata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 46/2010, aveva stabilito che, nelle ipotesi di aggravamento della patologia originariamente denunciata riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno dopo la scadenza dei termini revisionali, si applica il combinato disposto degli articoli 80 e 131 del D.P.R. n. 1124/1965. Tale orientamento era stato però limitato ai casi in cui il lavoratore fosse già titolare di rendita.

Estensione ai tecnopatici non titolari di rendita

La presente circolare chiarisce che l’orientamento non si limita ai soggetti già indennizzati con rendita, ma riguarda anche i tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili oppure indennizzati in capitale ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000. In tali casi, se l’aggravamento si verifica dopo il quindicennio dalla denuncia ed è causato dal perdurare dell’esposizione al medesimo agente patogeno, esso deve essere trattato come nuova malattia professionale.

Fattispecie operative individuate

La circolare elenca tre ipotesi operative:

  • malattia professionale denunciata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, riconosciuta ma non indennizzata in capitale per un grado di menomazione inferiore al 6%; in questo caso, l’aggravamento dopo il quindicennio va considerato nuova malattia se vi è protrazione dell’esposizione al medesimo agente patogeno;
  • malattia professionale denunciata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, indennizzata in capitale per un grado di menomazione compreso tra il 6% e il 15%; anche in questo caso l’aggravamento oltre il quindicennio è nuova malattia se persiste l’esposizione al medesimo rischio;
  • malattia professionale denunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000, riconosciuta ma non indennizzata in rendita per un grado di inabilità inferiore all’11%; l’aggravamento successivo al quindicennio è nuova malattia se l’esposizione all’agente patogeno è proseguita oltre la data della denuncia.

Protrazione dell’esposizione in azienda diversa

La circolare precisa che la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche quando la prosecuzione dell’esposizione al rischio morbigeno avvenga in un’azienda diversa da quella in cui la tecnopatia è stata contratta. La precisazione vale sia per le fattispecie oggetto della presente circolare sia per quelle già disciplinate dalla circolare n. 5/2014.

Istruzioni operative e rinvio al flusso allegato

Per la gestione concreta dei casi trattati, la circolare rinvia al flusso allegato, che integra le disposizioni del "Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale" già introdotto con la lettera del 18 settembre 2003. Il documento non riproduce nel testo tutte le regole operative, ma ne affida il dettaglio all’allegato.

Efficacia temporale

Le disposizioni si applicano ai casi futuri e anche alle fattispecie già in istruttoria, oltre che ai procedimenti in cui siano pendenti controversie amministrative o giudiziarie, purché non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato. La circolare, quindi, ha un ambito applicativo ampio e immediatamente operativo per le situazioni non ancora consolidate.

Punti principali

Quadro normativo e precedente interpretativo

La circolare richiama il D.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, la circolare n. 57/2000, la lettera del 18 settembre 2003 sul flusso procedurale per le denunce di malattia professionale, la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010 e la circolare n. 5 del 21 gennaio 2014. In particolare, la circolare n. 5/2014 aveva già stabilito che, nei casi di aggravamento dovuto al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno dopo la scadenza dei termini revisionali, si applica il combinato disposto degli articoli 80 e 131 del D.P.R. n. 1124/1965, ma tale disciplina era stata riferita solo ai soggetti già titolari di rendita.

Estensione della disciplina ai non titolari di rendita

La nuova circolare colma il vuoto applicativo per i tecnopatici non titolari di rendita, cioè per i soggetti dichiarati guariti senza postumi indennizzabili oppure indennizzati in capitale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000. Per queste ipotesi, se l’aggravamento si verifica dopo il quindicennio dalla data della denuncia ed è riconducibile alla protrazione dell’esposizione al medesimo agente patogeno, l’evento deve essere trattato come nuova malattia professionale.

Fattispecie operative

La circolare distingue tre casi: malattia denunciata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2000 e riconosciuta ma non indennizzata in capitale, malattia denunciata dopo il 2000 e indennizzata in capitale, malattia denunciata prima del d.lgs. n. 38/2000 e riconosciuta ma non indennizzata in rendita. In tutte e tre le ipotesi, l’aggravamento insorto dopo la scadenza del quindicennio dalla denuncia va considerato nuova malattia se vi è stata protrazione dell’esposizione oltre la data della denuncia all’agente che ha causato la patologia.

Protrazione dell’esposizione in azienda diversa

Viene precisato che la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche quando la protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno avvenga in un’azienda diversa da quella in cui la tecnopatia è stata contratta. Tale precisazione vale sia per le fattispecie trattate nella circolare sia per quelle già contemplate dalla circolare n. 5/2014.

Effetti temporali e ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano ai casi futuri, alle pratiche già in istruttoria e ai procedimenti ancora pendenti in sede amministrativa o giudiziaria, purché non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato. La circolare integra per le fattispecie descritte il precedente flusso procedurale del 18 settembre 2003.

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