Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

Normativa italiana001G0284Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto-legge del 12 giugno 2001 che modifica il d.lgs. n. 300/1999 e la legge n. 400/1988, ridefinendo l’articolazione dei Ministeri. Istituisce o riorganizza i Ministeri delle attività produttive, delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ne disciplina competenze, strutture e trasferimento di funzioni e risorse, e amplia le possibilità di collocamento fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione governativa. Entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è soggetto a conversione.

Riorganizzazione dei Ministeri e istituzione dei Ministeri delle comunicazioni e della salute

Riorganizzazione dell’assetto ministeriale

Il decreto-legge modifica l’organizzazione del Governo prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ridefinendo l’elenco dei Ministeri e la struttura di primo livello di ciascuna amministrazione. Sono individuati quattordici Ministeri, tra cui quelli delle attività produttive, delle comunicazioni, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Strutture di primo livello

I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei Ministeri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute.

Le direzioni generali costituiscono invece le strutture di primo livello nei Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, secondo il testo fornito.

Ministero delle attività produttive

È istituito il Ministero delle attività produttive, al quale sono attribuite le funzioni statali in materia di:

  • industria, artigianato ed energia;
  • commercio, fiere e mercati;
  • prodotti agroindustriali, nei limiti indicati dalla disciplina richiamata;
  • turismo e industria alberghiera;
  • miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali;
  • politiche per i consumatori, con esclusione dei prodotti agricoli e agroalimentari;
  • commercio con l’estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

Sono trasferite al Ministero, con le relative risorse, le funzioni già esercitate dai Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, nonché dal Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano salve le funzioni assegnate ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità e quelle già conferite a regioni, enti locali e autonomie funzionali.

Sono inoltre assegnate le risorse e il personale di altre amministrazioni statali, nella misura concernente le funzioni trasferite al nuovo Ministero. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa.

Ministero delle comunicazioni

È istituito il Ministero delle comunicazioni, competente per le funzioni statali in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva e tecnologie innovative applicate alle comunicazioni. Restano ferme le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria in materia di stampa ed editoria e quelle dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tra le principali aree funzionali rientrano:

  • politiche delle comunicazioni e adeguamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
  • piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordinamento internazionale;
  • radiodiffusione e telecomunicazioni, compresi servizio pubblico radiotelevisivo, concessioni, autorizzazioni e licenze;
  • verifica degli obblighi di servizio universale, vigilanza normativa ed emissioni radioelettriche;
  • regolamentazione dei servizi postali e del bancoposta, contratti di programma e di servizio con Poste Italiane, concessioni e autorizzazioni;
  • emissione delle carte valori e vigilanza sugli obblighi di servizio universale postale;
  • produzioni multimediali e trasformazione interattiva delle produzioni tradizionali;
  • normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione e omologazione nel settore informatico e delle telecomunicazioni;
  • coordinamento della ricerca applicata e implementazione dei nuovi standard.

Al Ministero spettano inoltre il rilascio dei titoli di abilitazione per i servizi radioelettrici, la definizione dei requisiti tecnici delle apparecchiature, le procedure di omologazione, l’accreditamento dei laboratori di prova e le autorizzazioni per collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

Per l’organizzazione interna si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita le funzioni statali in materia di politiche sociali, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, politica del lavoro, sviluppo dell’occupazione, tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale.

Sono trasferite le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelle del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese le competenze in materia di immigrazione, salvo quelle assegnate ad altri Ministeri o Agenzie e quelle conferite a regioni ed enti locali.

Il Ministero esercita inoltre:

  • la vigilanza sull’Agenzia per il servizio civile;
  • le funzioni di vigilanza sull’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo.

Ministero della salute

È istituito il Ministero della salute, cui spettano le funzioni statali finalizzate alla tutela della salute umana, al coordinamento del Servizio sanitario nazionale, alla sanità veterinaria, alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e all’igiene e sicurezza degli alimenti.

Sono trasferite al Ministero le funzioni e le relative risorse del Ministero della sanità. La vigilanza sull’Agenzia per i servizi sanitari regionali è esercitata con modalità definite d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le aree funzionali comprendono:

  • indirizzi e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane;
  • prevenzione, diagnosi e cura delle malattie animali e delle zoonosi;
  • programmazione sanitaria nazionale e monitoraggio delle attività regionali;
  • rapporti con organizzazioni internazionali e Unione europea;
  • ricerca scientifica sanitaria;
  • tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale;
  • controllo sui farmaci, sulle sostanze e sui prodotti destinati all’impiego medico;
  • disciplina delle biotecnologie e adozione di norme, linee guida e prescrizioni igienico-sanitarie;
  • organizzazione dei servizi sanitari e disciplina delle professioni sanitarie;
  • concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale;
  • polizia veterinaria e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero è articolato in dipartimenti, in numero non superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali individuate. Le funzioni degli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo, che possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere mediante apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata.

Modifiche alle competenze ministeriali

Sono apportate modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 300/1999, tra cui la soppressione di specifiche competenze precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive e la riduzione da quattro a tre del numero previsto in una disposizione organizzativa.

È inoltre precisato che tra le competenze del Ministero delle attività produttive rientrano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari definiti dalla normativa comunitaria richiamata.

Incarichi di diretta collaborazione e collocamento fuori ruolo

Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, il Sottosegretario alla Presidenza e i Ministri possono essere conferiti anche a dipendenti di qualunque ordine, grado e qualifica delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e delle autonomie funzionali.

Con il consenso dell’interessato, il dipendente può essere collocato fuori ruolo o in aspettativa retribuita per tutta la durata dell’incarico:

  • anche in deroga ai limiti temporali previsti dall’ordinamento di appartenenza;
  • comunque per non oltre cinque anni consecutivi;
  • senza oneri per l’ente di appartenenza quando non si tratti di un’amministrazione statale.

I contingenti numerici eventualmente ostativi al collocamento fuori ruolo o in aspettativa sono aumentati fino al 30 per cento e, in ogni caso, non oltre trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

Per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, avvocati e procuratori dello Stato e personale dirigenziale o apicale degli enti territoriali, il collocamento è deliberato dagli organi competenti, che possono valutare motivate e specifiche ragioni ostative.

L’attuazione deve rispettare la disciplina sulla programmazione delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni prevista dalla legge n. 449/1997.

Decorrenza e regime temporale

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è destinato a essere presentato alle Camere per la conversione in legge. Il testo fornito non indica ulteriori termini di efficacia o scadenze specifiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 16 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.