Salta al contenuto
Legge

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

Normativa italiana006G0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge che autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino a limiti da determinare con accordi bilaterali; fino a tali accordi i confini seguono la linea mediana. L'istituzione avviene con DPR su proposta ministeriale e notifica degli Stati confinanti. Nell'area l'Italia esercita giurisdizione per la protezione dell'ambiente marino, del patrimonio archeologico e della biodiversità; si applicano norme italiane, UE e trattati internazionali (incl. disciplina sulla pesca secondo il regolamento UE 1380/2013). Alcune disposizioni collegano efficacia a convenzioni internazionali all'entrata in vigore per l'Italia.

Istituzione di zone di protezione ecologica marittima

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.