LEGGE 8 febbraio 2006, n. 61
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino a limiti da determinare con accordi bilaterali; fino a tali accordi i confini seguono la linea mediana. L'istituzione avviene con DPR su proposta ministeriale e notifica degli Stati confinanti. Nell'area l'Italia esercita giurisdizione per la protezione dell'ambiente marino, del patrimonio archeologico e della biodiversità; si applicano norme italiane, UE e trattati internazionali (incl. disciplina sulla pesca secondo il regolamento UE 1380/2013). Alcune disposizioni collegano efficacia a convenzioni internazionali all'entrata in vigore per l'Italia.
Istituzione di zone di protezione ecologica marittima
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