DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina come raccogliere e comunicare numero e dati identificativi dei passeggeri sulle navi da passeggeri, per migliorare sicurezza, soccorso e gestione degli incidenti. Si applica alle navi che viaggiano da e verso porti UE, con esclusioni e possibili esenzioni/deroghe. Prevede obblighi per le società, controlli, sanzioni e conservazione limitata dei dati.
Comunicazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri
Comunicazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri
Il decreto stabilisce le modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni sulle persone a bordo delle navi da passeggeri. La finalità è rafforzare la sicurezza, facilitare ricerca e soccorso e migliorare la gestione delle emergenze e degli incidenti in mare.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle navi da passeggeri, intendendosi per tali le navi o unità veloci che trasportano più di dodici passeggeri. Restano escluse:
- navi militari e da trasporto truppe;
- unità da diporto e unità da diporto veloci;
- unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.
Dati da rilevare e tempi di registrazione
Per le navi in uscita da porti nazionali, il numero delle persone a bordo deve essere conteggiato prima della partenza. Il comandante deve verificare che il numero non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza.
Per i viaggi con distanza superiore a venti miglia dal porto di partenza al successivo scalo, devono essere raccolti prima della partenza anche i seguenti dati:
- cognome, nome, genere, nazionalità e data di nascita;
- eventuali cure o assistenza speciali necessarie in emergenza, se richieste dal passeggero;
- un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero.
Le informazioni devono essere dichiarate nell’interfaccia unica nazionale alla partenza e comunque non oltre quindici minuti dopo la partenza.
Obblighi delle società e soggetti incaricati
La società che gestisce la nave deve assicurare la disponibilità delle informazioni richieste nei casi previsti, sia per navi battenti bandiera italiana provenienti da un porto fuori dall’Unione e dirette a un porto UE, sia per navi battenti bandiera di Paese terzo dirette a un porto nazionale.
Ogni società deve designare, quando ricorrano gli obblighi di conteggio e registrazione, un addetto alla registrazione dei passeggeri, responsabile della dichiarazione dei dati nell’interfaccia unica nazionale o all’autorità designata tramite AIS. Per tale inserimento l’addetto può avvalersi:
- del raccomandatario marittimo, per l’interfaccia unica nazionale;
- del comandante della nave, per il sistema AIS.
Le informazioni sui passeggeri che abbiano dichiarato necessità di cure o assistenza speciali devono essere registrate e trasmesse al comandante prima della partenza.
Deroghe ed esenzioni
L’Amministrazione può:
- ridurre il limite delle venti miglia per l’obbligo di registrazione dei dati, se necessario; se la tratta coinvolge anche un altro Stato membro, la decisione è adottata congiuntamente;
- esentare, in presenza di specifiche condizioni, alcune navi dall’obbligo di dichiarare il numero delle persone a bordo;
- esentare o derogare agli obblighi informativi di cui all’articolo 5 per talune tratte molto brevi o per servizi regolari in aree con bassa probabilità di onde significative e adeguate strutture di soccorso.
Le deroghe per servizi regolari sono ammissibili solo se:
- la probabilità annua che l’onda significativa superi due metri è inferiore al 10%;
- il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio è essenzialmente destinato a collegare comunità isolate;
- sono presenti sistemi costieri di ausilio alla navigazione, previsioni meteorologiche affidabili e adeguate strutture di ricerca e soccorso;
- la deroga non altera la concorrenza.
Le esenzioni concesse devono essere comunicate alla Commissione europea attraverso la banca dati dedicata.
Registrazione, procedure e accesso ai dati
La società deve adottare una procedura di registrazione che garantisca l’esattezza dei dati, il rispetto delle tempistiche, la non indebita dilatazione delle operazioni di imbarco e sbarco e l’assenza di duplicazioni di raccolta sulla stessa rotta.
In caso di emergenza o incidente, l’autorità designata ha accesso immediato alle informazioni.
Informativa ai passeggeri
Il passeggero deve essere informato, tramite il biglietto o direttamente dalla società, circa:
- i motivi della raccolta dei dati;
- la facoltà di indicare esigenze di cure o assistenza in emergenza e il fatto che tali dati saranno inseriti nell’interfaccia unica nazionale e trasmessi al comandante prima della partenza;
- il fatto che i dati personali sono conservati per un periodo brevissimo e comunque non oltre i termini previsti dal decreto.
Controlli e sanzioni
I controlli sono effettuati dall’autorità marittima, anche a campione e senza preavviso, in banchina, a bordo, presso le società, nelle biglietterie, nelle strutture portuali o tramite sistemi informatici.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 15.000 euro per:
- mancata osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati;
- comunicazione oltre i termini;
- dati errati o incompleti;
- mancata adozione della procedura di registrazione;
- mancata designazione dell’addetto alla registrazione.
Il comandante che non rispetta il limite massimo di persone a bordo è punito con la sanzione prevista dall’articolo 1224 del codice della navigazione. Per le violazioni di riservatezza, il funzionario o agente accertatore informa l’autorità di controllo privacy.
Trattamento e conservazione dei dati personali
I dati raccolti sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità del decreto.
Per la società, la conservazione termina comunque quando il viaggio è completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell’interfaccia unica nazionale.
Per l’Amministrazione, i dati sono conservati:
- fino al completamento in sicurezza del viaggio, ma in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla partenza;
- in caso di emergenza o incidente, fino alla conclusione dell’indagine o del procedimento giudiziario.
I dati non più necessari devono essere cancellati senza ritardo. I dati sono inoltre utilizzati per i controlli di frontiera e trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza secondo le modalità previste, con trattamento separato nel sistema dedicato ai dati API.
Modifiche alla disciplina AIS
Il decreto modifica il decreto legislativo n. 196 del 2005, aggiornando definizioni e regole tecniche sul sistema AIS, tra cui:
- chiarimenti sulla nozione di stazione costiera e VTMIS nazionale;
- precisazione che l’AIS considerato è quello di classe A;
- attribuzione a un decreto ministeriale della disciplina delle procedure e modalità di erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale;
- limitazione delle trasmissioni autorizzabili e divieto di aggregare informazioni di stazioni non istituzionali per creare reti di monitoraggio del traffico marittimo.
Disposizioni transitorie e finali
L’Amministrazione deve fissare con proprio provvedimento, previo parere del Garante privacy, entro il 20 dicembre 2023, le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati da parte delle società.
Fino all’adozione di tale provvedimento, le società comunicano le informazioni all’addetto alla registrazione dei passeggeri o al sistema a terra che svolge la stessa funzione.
Dal momento di entrata in vigore del decreto è abrogato il decreto ministeriale 13 ottobre 1999, che disciplinava il precedente recepimento della direttiva 98/41/CE.
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