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Decreto dirigenziale n. 301 del 28/08/2026

Il decreto direttoriale 28 agosto 2026 n. 301, definisce criteri e modalità per l'attuazione della misura di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 marzo 2026 n. 33 per il riconoscimento di un ristoro alle imprese di autotrasporto commisurato alle maggiori spese sostenute per l'acquisto di gasolio per la trazione di veicoli euro V ed euro VI, in seguito alla crisi in Medio Oriente.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la misura prevista dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, disciplinando beneficiari, calcolo, presentazione delle istanze, verifiche e fruizione del credito d’imposta destinato alle imprese di trasporto merci e passeggeri con veicoli Euro V ed Euro VI. Il ristoro copre, in misura massima pari al 70%, la maggiore spesa per gasolio sostenuta nei mesi da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026, entro le risorse disponibili. Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del credito d’imposta sul gasolio alle imprese di trasporto per gli aumenti eccezionali dei prezzi registrati da marzo ad agosto 2026.

Credito d’imposta sul gasolio per le imprese di trasporto

Il decreto direttoriale disciplina i criteri e le modalità operative per il riconoscimento del ristoro previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e dal decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 23 maggio 2026. La misura è destinata a compensare, sotto forma di credito d’imposta, l’incremento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato per la trazione di determinati veicoli nel periodo marzo-agosto 2026.

Base normativa e disciplina degli aiuti di Stato

La misura è attuata nel quadro della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, relativa agli aiuti di Stato connessi alla crisi in Medio Oriente, e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. La Commissione europea, con decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026, relativa alla notifica SA.123830, non ha sollevato obiezioni sulla compatibilità della misura con il mercato interno.

Gli aiuti sono qualificati come sostegno temporaneo e mirato alle imprese operanti principalmente nel trasporto stradale di merci e persone. La concessione deve rispettare le condizioni della comunicazione europea e deve essere registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Beneficiari

Possono accedere al ristoro le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano, con veicoli Euro V o Euro VI, le attività di trasporto indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punti 1 e 3, e lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Sono inoltre ammesse le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. In conformità alla decisione della Commissione europea, le imprese beneficiarie devono svolgere come attività principale il trasporto su strada.

Veicoli ammessi

Il beneficio riguarda il gasolio utilizzato per la trazione dei seguenti veicoli nella disponibilità dell’impresa:

  • veicoli in uso di terzi con classificazione internazionale N e massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • veicoli con classificazione internazionale M2 o M3;
  • veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro V o Euro VI.

Determinazione della maggiore spesa e del credito

Il ristoro è riconosciuto per gli acquisti di gasolio effettuati in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026, confrontando la spesa effettivamente sostenuta con quella che sarebbe stata sostenuta per il medesimo quantitativo di carburante al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per febbraio 2026.

Il credito è concesso nella misura massima del 70% della maggiore spesa. Il decreto indica la formula utilizzata dalla piattaforma:

  • 0,70 × [(totale colonna D del file fatture) − (totale litri acquistati nei 4 mesi × 1,70087/1,22)].

L’importo effettivamente riconosciuto è comunque subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 33/2026. Qualora le risorse non siano sufficienti, il credito spettante a ciascuna impresa viene riparametrato entro il limite complessivo disponibile.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Per le agevolazioni riconosciute nell’ambito del quadro temporaneo C/2026/2593, il totale delle agevolazioni non può superare il 70% della maggiore spesa.

Presentazione delle istanze e piattaforma

L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Anche la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso tale piattaforma.

Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della società accede mediante SPID o CIE. Non è possibile delegare a terzi le fasi di autenticazione e autorizzazione iniziale; dopo la registrazione, il soggetto autenticato può indicare una o più persone fisiche delegate per i successivi accessi.

Il periodo di apertura della piattaforma e il termine per l’inserimento delle istanze sono stabiliti mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del MIT. L’istanza può essere inserita, eliminata e, se necessario, sostituita durante il periodo utile. Al termine dell’invio la piattaforma restituisce un codice identificativo.

Dati e documentazione da presentare

La piattaforma richiede l’inserimento obbligatorio dei dati articolati nelle seguenti fasi:

  • selezione delle targhe dei veicoli ammessi al ristoro, tra quelle risultanti nella disponibilità dell’impresa alla data del 31 luglio 2026; è possibile inserire anche targhe non proposte dalla piattaforma;
  • dichiarazione sulla veridicità dei dati inseriti;
  • indicazione, separatamente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, dei litri di gasolio acquistati per la trazione dei veicoli ammessi;
  • caricamento del file file_fatture.xlsx, disponibile sulla piattaforma e allegato al decreto.

Il file delle fatture deve riportare, per gli acquisti effettuati da marzo ad agosto 2026:

  • colonna A: identificativo SDI, oppure numero della fattura preceduto dal suffisso net- per i pagamenti con carte netting, oppure numero della fattura seguito dal numero di partita IVA del fornitore per gli acquisti effettuati in altri Stati membri dell’Unione europea;
  • colonna B: indicazione CARB quando la fattura riporta la targa del veicolo rifornito, oppure NO CARB quando tale identificativo non è presente;
  • colonna C: importo totale della fattura al netto dell’IVA;
  • colonna D: quota della fattura riferita all’acquisto, al netto dell’IVA, del gasolio utilizzato per i veicoli ammessi e inseriti in piattaforma;
  • colonna E: codice a due cifre della nazione di emissione della fattura.

Verifiche e concessione

Il MIT acquisisce i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e procede a verifiche a campione riguardanti:

  • la condizione di impresa in difficoltà prevista dal punto (66), lettere g) e h), della Comunicazione C/2026/2593 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 23 maggio 2026, n. 107;
  • il rispetto della normativa antimafia;
  • il rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, anche mediante consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026. Sono previste eccezioni per microimprese e piccole imprese, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Al termine delle verifiche, il MIT approva, con uno o più decreti di concessione, il credito riconosciuto a ciascuna impresa e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate. I decreti di concessione sono emanati successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 26 agosto 2026, n. 183.

Fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. L’utilizzo tramite modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione.

Il credito è disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale. L’utilizzo è consentito entro il 31 dicembre 2026 e non può eccedere l’importo concesso dal MIT, pena lo scarto del modello F24.

Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini dei rapporti previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Flussi informativi tra MIT e Agenzia delle entrate

Il MIT trasmette all’Agenzia delle entrate, contestualmente ai decreti di concessione, l’importo del credito spettante a ciascuna impresa tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID). Con le medesime modalità vengono comunicate eventuali variazioni o revoche, anche parziali.

L’Agenzia delle entrate trasmette al MIT l’elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito in compensazione e i relativi importi.

Termine della misura

Il ristoro deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2026, in conformità alla Comunicazione della Commissione C/2026/2593 e alla disciplina europea applicabile agli aiuti temporanei connessi alla crisi in Medio Oriente.

Controlli, revoca e recupero

Il MIT può effettuare accertamenti e verifiche a campione anche dopo l’erogazione del ristoro, richiedendo alle imprese beneficiarie copia delle fatture indicate nel file allegato all’istanza.

Se viene accertata l’insussistenza del diritto al beneficio, il MIT procede in autotutela alla revoca del decreto di concessione e dispone la restituzione del credito. In caso di mancata restituzione del credito indebitamente utilizzato entro 60 giorni dal provvedimento di revoca, si procede al recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con applicazione di interessi e sanzioni secondo legge.

Trattamento dei dati e trasparenza

Il MIT è titolare del trattamento dei dati personali necessari all’accesso alla piattaforma, alla presentazione delle istanze, alla gestione del credito e ai controlli, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è designata quale responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento.

I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della misura e ai controlli. I dati acquisiti tramite SPID o CIE non sono conservati; quelli relativi alle istanze, all’RNA e alle compensazioni sono conservati secondo i termini previsti dalla disciplina applicabile.

Il MIT pubblica l’elenco dei beneficiari nel rispetto delle regole di trasparenza e della Comunicazione C/2026/2593, nonché degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Punti principali

Beneficiari

Sono ammesse le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano principalmente attività di trasporto su strada di merci o persone, mediante veicoli Euro V o Euro VI, rientranti nell’articolo 24-ter, comma 2, lettere a), punti 1 e 3, e b), del d.lgs. n. 504/1995, nonché le imprese che svolgono trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003.

Veicoli ammessi e misura del ristoro

Il ristoro riguarda veicoli in uso di terzi classificati N, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, oppure M2 e M3, purché Euro V o Euro VI. Il credito è determinato nella misura massima del 70% della maggiore spesa per gasolio sostenuta nei mesi da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo medio rilevato per febbraio 2026.

Presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante accede mediante SPID o CIE e presenta un’unica istanza; il termine è fissato da apposito avviso del MIT.

Documentazione richiesta

La domanda richiede l’indicazione delle targhe dei veicoli, dei litri acquistati separatamente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026 e il caricamento del file_fatture.xlsx, con riferimenti delle fatture, tipologia CARB o NO CARB, importo netto, quota di carburante rimborsabile e nazione di emissione.

Concessione, controlli e fruizione

Il MIT svolge verifiche a campione, anche su impresa in difficoltà, antimafia e cumulo degli aiuti, registra le concessioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate. Il credito è utilizzabile esclusivamente tramite F24 telematico entro il 31 dicembre 2026; in caso di indebita fruizione può essere revocato e recuperato con interessi e sanzioni.

Come è indicizzato

Materieautotrasportofinanziamenti e contributiaiuti di statosicurezza stradaledigitalizzazione e amministrazione telematica

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