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Decreto

DECRETO 14 novembre 2005, n. 261

Regolamento recante: Istituzione e funzionamento del fondo previsto dall'articolo 174-quater, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e modificato dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Normativa italiana005G0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto (14/11/2005) che istituisce presso il Ministero della Giustizia un Fondo destinato al potenziamento di strutture e strumenti per la prevenzione e l'accertamento dei reati previsti dalla legge sul diritto d'autore (L. 22/4/1941, n.633). Il Fondo è alimentato con il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative degli artt. 174‑bis e 174‑ter, gestito da un Comitato interministeriale e ripartito annualmente (70% proporzionale agli uffici che hanno prodotto afflussi; 30% equamente). Non sono indicati limiti temporali di applicabilità.

Fondo per il potenziamento delle attività di prevenzione e accertamento delle violazioni del diritto d'autore

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