Risoluzione n. 42 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l'esenzione IVA per chirurgia estetica si applica solo se la prestazione ha finalità terapeutica comprovata da apposita attestazione medica per le prestazioni effettuate dal 17/12/2023; la medicina estetica continua a essere esente solo se dimostrata la finalità terapeutica tramite idonea documentazione, compresa l'attestazione medica. Le prestazioni anestesiologiche connesse sono esenti senza attestazione. L'attestazione può essere rilasciata da qualsiasi medico e deve essere antecedente all'intervento e collegare la patologia alla prestazione. Le prestazioni effettuate prima del 17/12/2023 mantengono il regime fiscale applicato allora e non sono previsti rimborsi.
Trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica - art. 4‑quater d.l. 18/10/2023, n.145 e successive modifiche
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