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Interpello

Risposta n. 482 del 28/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, trattandosi di sopravvenienze attive relative a costi dedotti in anni precedenti e in virtù dell'art. 54 TUIR (reddito di lavoro autonomo), tali somme non siano imponibili come reddito di lavoro autonomo e che sia imponibile solo la quota riferibile all'anno di effettivo pagamento (2021).

Rilevanza ai fini IRPEF di somme percepite a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale (art. 54 TUIR)

Il quesito

Se la somma incassata nel 2021 a seguito di una conciliazione per la restituzione di canoni di locazione precedentemente dedotti dal reddito da lavoro autonomo debba concorrere a formare il reddito imponibile e in che misura temporale debba essere tassata.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia richiama l'art. 54 TUIR e la prassi (ris. 356/2007 e 106/2010) e conclude che i rimborsi di spese precedentemente dedotte costituiscono componente positiva del reddito di lavoro autonomo nell'anno di percezione; quindi la somma incassata nel 2021 deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo nello stesso anno (con rilevanza anche ai fini di ritenuta), salvo quanto risultante dai documenti allegati.

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