DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 447
Regolamento concernente le modalità per il trattenimento delle somme di cui all'art. 7, comma 1, ed all'art. 13 del regolamento CEE n. 595 del 1991, del Consiglio del 4 marzo 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (1996) che dispone che la direzione per le contabilita' centralizzate, quale organismo pagatore FEOGA - sezione garanzia, trattenga il 20% delle somme recuperate come indebiti sulle restituzioni all'esportazione. Il 20% confluisce al bilancio dello Stato (cap. 3384); la trattenuta si applica anche parzialmente e previa comunicazione alla Commissione CEE. Se la Commissione nega il diritto alla trattenuta per significative violazioni, l'importo deve essere restituito (onere su appositi capitoli, anche 1996). Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Trattenuta 20% sui recuperi FEOGA per restituzioni all'esportazione
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