LEGGE 27 ottobre 2003, n. 294
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo Italia‑Turchia (22/3/1995) e ne dà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore. Il trattato definisce investimenti e investitori, garantisce trattamento giusto ed equo, trattamento nazionale e clausola MFN, protezione contro espropriazioni con indennizzo equivalente al valore di mercato, libertà di trasferimento di capitali, rimedi per perdite da conflitti e procedure di risoluzione controversie (arbitrato UNCITRAL/ICSID e arbitrato tra Stati). Durata: 10 anni con rinnovo tacito di 5 anni; clausola di sopravvivenza per investimenti anteriori per ulteriori 5 anni.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia‑Turchia sulla promozione e protezione degli investimenti (22/03/1995)
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