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Interpello

Risposta n. 5 del 15/01/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che la carta rientri nella fattispecie del documento di legittimazione cumulativo previsto dall'art.6, comma 2 del decreto ministeriale e dall'art.51, comma 3‑bis TUIR, e perciò ritiene di non dover operare la ritenuta sul valore dei fringe benefit erogati tramite la carta.

Welfare aziendale - Fringe benefit erogati mediante carta di debito quali documenti di legittimazione (art.51, comma 3‑bis TUIR)

Il quesito

Se la carta di debito nominativa, non monetizzabile e utilizzabile solo presso esercenti predeterminati, possa essere qualificata come documento di legittimazione/voucher cumulativo ai sensi dell'art.6 del decreto ministeriale e dell'art.51, comma 3‑bis TUIR e, in caso affermativo, se sull'importo erogato il datore sia esentato dall'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.23 DPR n.600/1973.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricostruisce la disciplina (art.51 TUIR e DM 25/3/2016), richiamando i vincoli dei voucher (nominativi, non monetizzabili, non cedibili; cumulativi entro il limite previsto). Sulla base degli elementi forniti e dei vincoli di utilizzo e di spesa, riconosce che la carta può assolvere la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3‑bis dell'art.51 e, pertanto, il datore non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto sull'importo utilizzato. Il parere è subordinato alla veridicità e concreta attuazione dei fatti rappresentati e resta ferma l'attività di controllo dell'Amministrazione.

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