LEGGE 2 dicembre 1993, n. 490
Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.11 della legge 25 marzo 1993, n.81 introducendo il comma 2‑bis: le disposizioni del comma 2 non si applicano alle operazioni di spoglio delle schede per il ballottaggio, che possono iniziare immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Entra in vigore il giorno della pubblicazione (2 dicembre 1993). Nessun limite temporale aggiuntivo previsto.
Deroga sull'avvio dello spoglio per il ballottaggio
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