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Legge

LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Normativa italiana098G0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica l'art.11 c.p.p. disponendo che i procedimenti in cui figurano magistrati (indagati, imputati, persone offese o danneggiate) spettino a un giudice avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge; estende la regola alla Direzione Nazionale Antimafia e ai militari giudicanti; adegua norme su azione di risarcimento e rivalsa contro lo Stato e introduce l'art.30‑bis c.p.c. per le cause civili con parti magistrati. Applicazione: ai reati commessi dopo l'entrata in vigore; modifiche a legge n.117/1988 ai giudizi iniziati dopo pubblicazione.

Competenza territoriale per procedimenti penali e civili riguardanti magistrati

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