LEGGE 2 dicembre 1998, n. 420
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.11 c.p.p. disponendo che i procedimenti in cui figurano magistrati (indagati, imputati, persone offese o danneggiate) spettino a un giudice avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge; estende la regola alla Direzione Nazionale Antimafia e ai militari giudicanti; adegua norme su azione di risarcimento e rivalsa contro lo Stato e introduce l'art.30‑bis c.p.c. per le cause civili con parti magistrati. Applicazione: ai reati commessi dopo l'entrata in vigore; modifiche a legge n.117/1988 ai giudizi iniziati dopo pubblicazione.
Competenza territoriale per procedimenti penali e civili riguardanti magistrati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 9 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 2 dic 1998LEGGE 2 dicembre 1998, n. 434
- Legge · 2 dic 1998LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423
- Legge · 30 nov 1998LEGGE 30 novembre 1998, n. 430
- Legge · 30 nov 1998LEGGE 30 novembre 1998, n. 425
- Legge · 30 nov 1998LEGGE 30 novembre 1998, n. 419
- Legge · 30 nov 1998LEGGE 30 novembre 1998, n. 416
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →