Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 20/2024

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

Normativa regionaleL.R. Sardegna 20/2024Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Sardegna 20/2024 disciplina, nel territorio regionale e nelle acque territoriali, le aree idonee e non idonee per impianti da fonti rinnovabili, con regole su fotovoltaico, eolico, biomasse, accumuli e off-shore. Prevede un fondo 2025-2030 da 678 milioni per autoconsumo e comunità energetiche, procedure autorizzative e garanzie. Diverse parti risultano poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Individuazione di aree idonee/non idonee per impianti FER e incentivi per autoconsumo e comunità energetiche in Sardegna

Misure urgenti per aree idonee/non idonee FER e semplificazione autorizzativa in Sardegna

La legge regionale disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, l’individuazione delle aree e superfici idonee, non idonee e ordinarie per impianti a fonti rinnovabili, con misure di promozione dell’autoconsumo e delle comunità energetiche e con prescrizioni su autorizzazioni, garanzie e ripristino dei siti.

Finalità e ambito territoriale

La disciplina è adottata come legge di governo del territorio, urbanistica e tutela del paesaggio. Mira a favorire la transizione ecologica, energetica e climatica, a minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali di potenza al 2030, nel quadro della normativa statale ed europea richiamata. Si applica a tutto il territorio regionale, comprese le aree oggetto di procedimenti di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, nonché alle acque territoriali e alla zona di mare contigua.

Definizioni e criteri dimensionali

Ai fini della legge si richiamano le definizioni contenute nella normativa statale e ministeriale vigente. Per l’individuazione di aree idonee e non idonee, la legge introduce inoltre soglie dimensionali specifiche per diverse tipologie di impianti:

  • fotovoltaico e termodinamico: piccola taglia fino a 1 MW, media tra oltre 1 MW e 10 MW, grande oltre 10 MW;
  • agrivoltaico: stessa classificazione per potenza;
  • eolico: piccola taglia fino a 20 metri di altezza massima complessiva, media fino a 100 metri, grande oltre 100 metri;
  • biomasse, gas di discarica, gas residuati e biogas: piccole dimensioni fino a 200 kW, medie fino a 1 MW, grandi oltre 1 MW;
  • geotermoelettrico: piccola taglia fino a 90 °C, media fino a 150 °C, grande oltre 150 °C;
  • accumuli: piccola taglia fino a 500 kW, media fino a 1,2 MW, grande oltre 1,2 MW. Sono inoltre definite nozioni operative come “coni di visuale”, “superficie lorda” degli impianti e la nozione di “modificazione irreversibile dello stato dei luoghi”.

Aree idonee, aree non idonee e aree ordinarie

La legge distingue tra aree idonee, non idonee e ordinarie. Sono idonee, in via generale, le aree e superfici indicate nell’allegato F e quelle previste come idonee in specifiche ipotesi per le opere di connessione a terra degli impianti offshore. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati della legge. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER resta comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni territoriali, urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale e alle prescrizioni dell’allegato G.

Regole particolari per fotovoltaico su coperture e per geotermico di piccola taglia

In deroga alle regole generali, sono considerate idonee, limitatamente al fotovoltaico, le superfici di copertura di manufatti edilizi pubblici o privati, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità agli strumenti urbanistici, con inclusione dei relativi sistemi di accumulo. È inoltre sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia, indipendentemente dalla classificazione dell’area, ferma restando la disciplina autorizzatoria vigente.

Regola di prevalenza tra idoneità e non idoneità

Se un progetto ricade contemporaneamente in aree idonee e in aree non idonee, prevale il criterio di non idoneità. Per fotovoltaico e accumuli, se l’intervento è previsto nelle zone urbanistiche omogenee D e G come definite dalla normativa urbanistica regionale richiamata, prevale invece il criterio di idoneità; lo stesso criterio di idoneità prevale anche per impianti FER, compresi gli accumuli connessi, destinati all’autoconsumo o al servizio di una comunità energetica, quando ricadono nelle condizioni richiamate dalla norma.

Disciplina per aree non incluse tra le aree idonee

La Regione deve adottare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore, un regolamento con direttive per l’applicazione della disciplina sugli impianti FER in aree non incluse tra le aree idonee. In attesa del regolamento, non possono essere presentate né proseguite istanze di autorizzazione relative a tali aree, salvo quelle finalizzate all’autoconsumo o alle comunità energetiche.

Aree non idonee e impianti offshore

La legge individua numerose aree non idonee, con particolare riguardo agli impianti offshore. Tra queste rientrano, in sintesi, gli specchi acquei nelle acque territoriali, le aree marine del Santuario dei cetacei Pelagos, le aree marine protette, le aree della Rete Natura 2000, le aree dell’arcipelago de La Maddalena e relative fasce di rispetto, le aree abituali di pesca censite, le aree con indagini o ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree attraversate dal passaggio dei tonni da individuarsi con deliberazione della Giunta e i coni di visuale collegati ai beni culturali e paesaggistici indicati. Per le opere di connessione a terra degli impianti offshore, comprese buche giunti terra-mare, elettrodotti, stazioni elettriche di trasformazione e cabine primarie, le aree idonee sono solo quelle portuali e industriali; le aree non idonee sono quelle individuate per gli impianti eolici di grande taglia nell’allegato C.

Iniziative dei comuni e procedimento di intesa nelle aree non idonee

La disciplina originaria prevedeva la possibilità, per i comuni, di promuovere un’istanza per realizzare impianti o accumuli FER in aree non idonee, al fine di raggiungere un’intesa con la Regione, con coinvolgimento dei consigli comunali, consultazione popolare e dibattito pubblico, oltre a una specifica istruttoria regionale. Il testo fornito segnala tuttavia che tali commi sono stati successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi e quindi non risultano applicabili nella disciplina attuale.

Misure di promozione dell’autoconsumo e delle comunità energetiche

Dal 2025 è istituito un fondo regionale, alimentato anche con risorse nazionali ed europee, con dotazione complessiva pari a 678 milioni di euro per il periodo 2025-2030. Le risorse sono destinate a incentivi, concessi come sovvenzioni a fondo perduto, strumenti finanziari o combinazioni di entrambi, per impianti fotovoltaici e di accumulo destinati all’autoconsumo realizzati da:

  • persone fisiche residenti in Sardegna, su coperture di edifici residenziali ad uso abitativo;
  • imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna, su coperture di manufatti edilizi e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati;
  • comunità energetiche e altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse;
  • comuni, unioni di comuni, province, città metropolitane;
  • altri enti pubblici regionali o territoriali. La Giunta regionale approva i bandi e definisce riparto delle misure, soggetti attuatori, criteri e priorità. Sono previste misure specifiche e prioritarie per le comunità energetiche.

Garanzie di esecuzione, dismissione e ripristino dei siti

Per gli impianti e gli accumuli FER, il soggetto autorizzato deve presentare entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione e comunque prima dell’inizio lavori una garanzia pari al valore complessivo dell’intervento, comprensivo della dismissione, delle opere connesse e del ripristino dei luoghi. La garanzia può essere prestata come cauzione su conto vincolato regionale o come fideiussione; il valore va rivalutato ogni cinque anni secondo ISTAT. Sono previsti requisiti stringenti per i garanti e clausole di immediata escussione a semplice richiesta della Regione. Il mancato deposito della garanzia o la mancata realizzazione dell’impianto nei termini, oppure la realizzazione in difformità, comportano la decadenza dall’autorizzazione, l’obbligo di ripristino e il diritto della Regione di escutere le garanzie. Lo svincolo avviene in due fasi: parziale dopo il collaudo finale positivo e completo dopo attestazione di avvenuta dismissione e ripristino. Le regole sulla garanzia non si applicano alle istanze di enti pubblici, agli impianti in comunità energetiche e ad altri casi di autoconsumo/condivisione ammessi, nonché agli impianti o accumuli fino a 1 MW.

Regime transitorio e applicazione alle procedure in corso

Le disposizioni dell’articolato sulle garanzie si applicano alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell’autorizzazione e agli interventi per i quali non sia ancora stato comunicato l’inizio lavori. Per gli impianti già in regolare corso di realizzazione alla data di entrata in vigore, la garanzia deve essere presentata entro 180 giorni.

Strumenti di governance energetica e aggiornamento della pianificazione

La Giunta regionale deve approvare entro 120 giorni il disegno di legge per istituire l’Agenzia regionale dell’energia, con un Osservatorio regionale per l’energia. Entro 16 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta deve aggiornare la strategia per lo sviluppo sostenibile, adottare l’aggiornamento del Piano paesaggistico regionale e aggiornare anche il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS).

Abrogazioni

La legge abroga la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, recante misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali, e il comma 1 dell’articolo 17-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 in materia di usi civici.

Aspetti finanziari

Per il fondo di cui all’articolo 2 gli oneri sono quantificati in:

  • 50 milioni di euro per il 2025;
  • 70 milioni di euro per il 2026;
  • 139,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030. La copertura è assicurata tramite risorse già autorizzate, reiscrizione di economie FESR, prelievo da stanziamenti regionali e utilizzo di quote di entrate spettanti alla Regione autonoma della Sardegna.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS.

Stato di attualità

La legge non può essere considerata integralmente applicabile nella sua formulazione originaria, poiché il testo fornito segnala la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni centrali e la successiva modifica di un comma da parte di altra legge regionale. Rimane quindi utile solo per la parte non colpita da pronunce demolitorie o sostitutive e per la ricostruzione del quadro normativo storico-regionale in materia FER.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.