LEGGE 30 luglio 1991, n. 239
Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (30 luglio 1991) che modifica l'art. 39 del regio decreto n.577/1928 stabilendo che il personale insegnante delle scuole materne deve possedere titolo legale di abilitazione conseguito presso le scuole magistrali o il titolo rilasciato dagli istituti magistrali. Norma storica che fa riferimento a percorsi formativi ora in gran parte soppressi o riformati; l'applicabilità pratica è stata ampiamente sostituita da successivi interventi normativi sulla formazione e abilitazione docente.
Requisiti di abilitazione per gli insegnanti delle scuole materne
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