LEGGE 14 giugno 2021, n. 91
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il mare territoriale italiano, in conformità alla Convenzione di Montego Bay. La delimitazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica e accordi con gli Stati limitrofi o antistanti; fino a tali accordi i confini provvisori non devono pregiudicare l’intesa finale. Nell’area l’Italia esercita i diritti previsti dal diritto internazionale, fermo restando il rispetto delle libertà degli altri Stati.
Istituzione della zona economica esclusiva italiana
Zona economica esclusiva italiana
La legge autorizza l’istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay. Il provvedimento definisce il quadro giuridico per l’esercizio dei diritti italiani nell’area e per la delimitazione dei confini con gli altri Stati interessati.
Istituzione e delimitazione della zona
La zona economica esclusiva può comprendere tutte le acque circostanti il mare territoriale oppure solo parte di esse. La sua istituzione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
La misura deve essere notificata agli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia.
Limiti esterni e rapporti con gli Stati vicini
I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati confinanti o frontisti. Tali accordi sono soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall’articolo 80 della Costituzione.
Fino all’entrata in vigore degli accordi di delimitazione, i limiti esterni devono essere stabiliti in modo da non compromettere né ostacolare l’accordo finale.
Diritti e poteri dell’Italia nella zona
All’interno della zona economica esclusiva l’Italia esercita i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti riconosciuti dalle norme internazionali vigenti.
Diritti degli altri Stati
L’istituzione della zona economica esclusiva non incide sull’esercizio, secondo il diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa di condotte e cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
Testo integrale
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