Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38138/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto distrattiva l'operazione consistente nella stipula di un contratto di affitto d'azienda (con opzione di riscatto) tra la fallita "Nuova Novater srl" e la neocostituita "Canali srl" (di cui il Gizzi era amministratore di fatto), nonché il successivo utilizzo dei beni aziendali attraverso la ditta individuale riconducibile a Gizzi. Il ricorrente sosteneva che l'operazione fosse stata posta in essere per salvare l'azienda tramite un concordato preventivo omologato, che i termini economici fossero di mercato, che esistessero pareri favorevoli o comunque apprezzamenti del commissario e che eventi sopravvenuti avessero reso vano il progetto, escludendo così l'esistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gizzi come infondato. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'affitto d'azienda e le successive operazioni costituivano un distacco di attività patrimoniali senza adeguata contropartita e con indici di fraudolenza (ruolo di dominus del Gizzi, morosità dei canoni, trasferimento della disponibilità dei beni, uso continuato dei beni da parte dell'imputato), idonei a integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. La Cassazione ha inoltre richiamato i principi secondo cui la forma negoziale lecita non esclude la fattispecie delittuosa, il dolo generico (anche in forma eventuale) è sufficiente e non è necessaria la prova del nesso causale tra distrazione e fallimento. Conseguenza: il provvedimento impugnato resta confermato e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • legge fallimentare

    La Corte richiama i principi della giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di interpretazione delle operazioni che depauperano il patrimonio sociale; rileva che le operazioni apparentemente lecite (es. affitto d'azienda) possono integrare il reato se dirette a sottrarre beni alla procedura concorsuale e senza adeguata contropartita

  • Costituzione, art. 41

    Richiamato come limite normativo generale (diritto di iniziativa economica), ma la Corte osserva che l'esercizio di facolta' riconosciute può comunque costituire strumento di frode se, in concreto, pregiudica le ragioni dei creditori

Massime di principio

  • Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si realizza quando si distaccano dal patrimonio sociale beni o attività senza adeguata contropartita e in modo tale da impedire la loro apprensione dagli organi concorsuali, con conseguente depauperamento a danno dei creditori
  • La natura formale dell'atto (contratto lecito, affitto d'azienda, acquisto, ecc.) non esclude la rilevanza penale: ciò che conta è l'effetto concreto sull'integrità patrimoniale e la presenza di indici di fraudolenza
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico; è sufficiente anche il dolo eventuale, ossia la consapevolezza della probabilità che l'azione possa arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, con accettazione del rischio
  • Non è necessario provare che la distrazione abbia causato materialmente il fallimento o abbia aggravato il dissesto: il reato è di pericolo concreto e richiede che l'atto sia idoneo a creare pericolo per la soddisfazione dei creditori
  • Indici tipici di fraudolenza utili alla valutazione del dolo includono: coinvolgimento dell'autore nella gestione dell'affittuaria, morosità nei canoni, mancanza di adeguata contropartita, trasferimento della disponibilità dei principali beni aziendali in epoca di decozione, uso continuato dei beni da parte del medesimo soggetto
  • Per la difesa sono rilevanti elementi quali l'esistenza di reale e documentabile contropartita economica, atti di trasparenza verso gli organi concorsuali, pareri formali del commissario/curatore che attestino la sostenibilita' del progetto, e l'effettiva impossibilità oggettiva di attuazione dovuta a eventi imprevedibili; tuttavia tali argomenti devono essere provati concretamente e valutati dal giudice di merito
  • In Cassazione è preclusa la riesamina del compendio probatorio: il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti già accertati in sede di merito
  • Prima di intraprendere operazioni che comportino trasferimenti patrimoniali in contesti di crisi aziendale, è prudente documentare la congruità economica, coinvolgere e formalizzare il consenso degli organi concorsuali e preservare tracce contabili e contrattuali che dimostrino l'obiettivo di tutela dei creditori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.