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Legge

L.R. Basilicata 36/2025

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria

Normativa regionaleL.R. Basilicata 36/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata l’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, con funzioni di monitoraggio delle chiusure degli sportelli, promozione di iniziative per mantenere i servizi bancari nelle aree disagiate e collaborazione tra istituzioni e soggetti economico-sociali. La Giunta ne definisce composizione e funzionamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria

La legge della Regione Basilicata istituisce un Osservatorio regionale dedicato al fenomeno della desertificazione bancaria. Il provvedimento è finalizzato a rafforzare il presidio dei servizi bancari sul territorio regionale, con particolare attenzione alle aree più fragili e ai soggetti più esposti ai disagi derivanti dalla chiusura degli sportelli.

Finalità e funzioni dell’Osservatorio

L’Osservatorio ha tre principali linee di intervento:

  • monitorare l’evoluzione del fenomeno e raccogliere, aggiornare e analizzare i dati relativi alle chiusure degli sportelli bancari nei territori;
  • promuovere e attivare iniziative volte a consolidare la presenza di servizi bancari nelle aree più disagiate, tenendo conto in particolare delle esigenze dei cittadini anziani e delle persone non autosufficienti;
  • favorire la collaborazione tra istituzioni locali e realtà economiche e sociali per individuare soluzioni innovative che garantiscano l’accesso ai servizi bancari sia ai cittadini sia agli operatori economici.

Costituzione, organizzazione e funzionamento

La Giunta regionale deve provvedere, con propria deliberazione, alla composizione, all’organizzazione e al funzionamento dell’Osservatorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio è a titolo gratuito: non è previsto alcun compenso né rimborso a qualsiasi titolo.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Il testo non prevede quindi stanziamenti specifici né misure di spesa dedicate.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Da quel momento diventa applicabile nel territorio regionale.

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