LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.137, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: integra una fattispecie penale per chi, nelle emissioni di acque reflue industriali (anche su suolo), supera i valori limite delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III. Pena: arresto fino a 2 anni e ammenda da €3.000 a €30.000. Vi si applicano anche limiti regionali/provinciali o autoritativi più restrittivi. (Entrata: legge del 25/02/2010).
Reato per superamento limiti scarichi di acque reflue industriali (sostanze Allegato 5, tab.5)
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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