DECRETO 5 marzo 1992, n. 311
Regolamento concernente il recepimento della norma 4.3.1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (5 marzo 1992) per l'attuazione della norma ICAO 4.3.1: vieta ai vettori negli aeroporti italiani di trasportare bagagli registrati appartenenti a passeggeri accettati ma non presenti a bordo se non sottoposti a controlli di sicurezza (radiogenamento/raggi X, ispezione manuale, esame esplosivi); obbliga vettori e gestori aeroportuali a procedure idonee e consente lo sbarco del bagaglio in casi particolari. Applicazione dal 1992; materia oggi regolata anche da successivi atti comunitari e disposizioni nazionali più recenti.
Sicurezza bagagli registrati passeggeri non imbarcati
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