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Decreto

DECRETO 5 marzo 1992, n. 311

Regolamento concernente il recepimento della norma 4.3.1

Normativa italiana092G0352Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto ministeriale (5 marzo 1992) per l'attuazione della norma ICAO 4.3.1: vieta ai vettori negli aeroporti italiani di trasportare bagagli registrati appartenenti a passeggeri accettati ma non presenti a bordo se non sottoposti a controlli di sicurezza (radiogenamento/raggi X, ispezione manuale, esame esplosivi); obbliga vettori e gestori aeroportuali a procedure idonee e consente lo sbarco del bagaglio in casi particolari. Applicazione dal 1992; materia oggi regolata anche da successivi atti comunitari e disposizioni nazionali più recenti.

Sicurezza bagagli registrati passeggeri non imbarcati

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