DECRETO 28 febbraio 1991, n. 150
Regolamento recante ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProroga del termine per l'adeguamento alle regole tecniche dei generatori e dei recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua: il termine di 3 mesi previsto dal decreto interministeriale 30 gennaio 1990 è fissato a scadere 6 mesi dopo la pubblicazione del presente decreto (firmato 28/02/1991). Si tratta di una misura temporanea riferita a scadenze degli inizi anni '90, quindi applicabilità limitata e scaduta.
Proroga scadenza adeguamento generatori e recipienti per liquidi surriscaldati (non acqua)
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