DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto recepisce l’accordo sindacale 2016-2018 per il personale della carriera diplomatica in servizio in Italia, con regole su orario, ferie, malattia, congedi parentali, permessi, distacchi e permessi sindacali, aspettative, tutela sindacale e struttura del trattamento economico. Le disposizioni decorrono, salvo diversa previsione, dall’entrata in vigore del DPR di recepimento.
Accordo triennale 2016-2018 per il personale della carriera diplomatica in servizio in Italia
Accordo triennale 2016-2018 per la carriera diplomatica in servizio in Italia
Il provvedimento recepisce l’ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016-2018 relativa al personale della carriera diplomatica, limitatamente al servizio prestato in Italia. Regola in modo organico il rapporto di impiego su profili giuridici, economici, assenze, permessi, tutela sindacale e trattamento economico.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, con riferimento al servizio prestato in Italia. Gli aspetti giuridici ed economici riguardano il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018; salvo diversa previsione, la disciplina decorre dalla data di entrata in vigore del DPR che recepisce l’accordo sindacale.
Organizzazione del lavoro e tempi di riposo
Il funzionario diplomatico organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze della struttura, delle responsabilità della posizione e degli obiettivi da conseguire. Al personale non si applica il lavoro a tempo parziale. Se esigenze eccezionali riducono il riposo giornaliero o settimanale, deve essere garantito il recupero del tempo sacrificato; per il lavoro nei festivi spetta un riposo compensativo da fruire entro il mese successivo. Nelle turnazioni vanno usati criteri di rotazione e compensazione, con attenzione alla maternità, paternità e allattamento.
Durante la reperibilità il personale deve essere contattabile sul numero assegnato o su altro numero comunicato; se l’attività non è svolgibile da remoto, deve raggiungere la sede per attività urgenti in presenza.
Congedo ordinario, riposi e festività
Il congedo ordinario è pari a 28 giorni lavorativi annui; scende a 26 giorni per i primi tre anni di servizio dei diplomatici assunti al primo impiego. Il computo comprende le due giornate di festività soppresse. Spettano inoltre quattro giornate di riposo nell’anno solare. Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione il congedo è riproporzionato ai mesi di servizio; la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero.
Il congedo ordinario resta spettante anche in caso di assenze ai sensi dell’art. 10, è irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi, non monetizzabile. Va programmato con la struttura, può essere frazionato e deve essere fruito integralmente prima del trasferimento ad una sede estera. In caso di rientro anticipato per esigenze di servizio sono rimborsate le spese di viaggio e quelle sostenute per il periodo non goduto. Il congedo si sospende per malattia oltre tre giorni o con ricovero, con obbligo di tempestiva comunicazione e documentazione.
Se il congedo non è stato fruito per motivate e gravi esigenze personali o di servizio, va goduto entro il primo semestre dell’anno successivo; per esigenze di servizio indifferibili il termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo. Malattia o infortunio non riducono il periodo di congedo e di riposi, anche se protratti per l’intero anno civile. Sono festivi le domeniche, gli altri giorni riconosciuti dalla legge e il Santo Patrono di Roma se cade in un giorno lavorativo. I diplomatici di confessione ebraica, islamica o di altre confessioni riconosciute possono chiedere un riposo settimanale diverso dalla domenica, con recupero del tempo non lavorato.
Ferie e riposi solidali
È introdotto un meccanismo sperimentale di cessione volontaria e gratuita di ferie e di giornate di riposo soppresse in favore di colleghi che debbano assistere figli minori con cure costanti per particolari condizioni di salute. Possono essere cedute solo le ferie eccedenti le quattro settimane annuali obbligatorie e le quattro giornate di riposo soppresse.
Il dipendente in necessità può chiedere fino a 30 giorni per domanda, con certificazione sanitaria pubblica o convenzionata. L’amministrazione informa il personale mantenendo l’anonimato del richiedente; le adesioni sono volontarie. In caso di eccedenza o insufficienza delle giornate offerte, la distribuzione avviene in proporzione. Il beneficiario può usare i giorni ceduti solo dopo aver esaurito ferie, riposi soppresse e permessi retribuiti previsti per motivi personali. Se cessano le condizioni di necessità, i giorni tornano agli offerenti in modo proporzionale.
Malattia, infortunio e idoneità psicofisica
In caso di malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, dopo il periodo di prova il funzionario ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, con retribuzione graduata; l’amministrazione deve avvisare con almeno tre mesi di anticipo della scadenza. I 18 mesi si computano tenendo conto delle assenze per lo stesso titolo nei tre anni precedenti. In presenza di casi gravi può essere concesso, su richiesta, un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione, previa eventuale visita collegiale per accertare anche l’eventuale assoluta e permanente inidoneità psicofisica.
Superati i periodi di conservazione del posto, o in caso di inidoneità permanente alle funzioni diplomatiche, l’amministrazione può disporre la cessazione del rapporto. I primi 18 mesi non interrompono l’anzianità di servizio. La retribuzione è piena per i primi nove mesi, al 90% per i tre successivi e al 50% per gli ultimi sei; è piena in caso di ricovero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare sostitutivo, pre-ospedalizzazione, pre-ricovero e convalescenza successiva.
Se l’infortunio non dipende da causa di servizio ma è imputabile a terzi, il dipendente deve avvisare l’amministrazione per consentire la rivalsa. Restano ferme le tutele per la Tbc. Per donazione di organi e midollo, nonché per gravi patologie con terapie salvavita, sono esclusi dal computo anche i giorni di terapia e gli effetti collaterali fino a quattro mesi per anno solare, con retribuzione piena. Per infortunio sul lavoro spetta la conservazione del posto fino alla guarigione clinica e la retribuzione base e di posizione; per malattia dipendente da causa di servizio vale un regime analogo fino alla guarigione, poi si applicano le regole sulla cessazione o sull’ulteriore assenza non retribuita.
Permessi per visite, terapie ed esami
Nell’ambito delle assenze per malattia e salute sono riconosciuti tre giorni annui per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Tali assenze sono assimilate alla malattia sia ai fini del computo sia sotto il profilo economico. Sono giustificate da attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria; per terapie ricorrenti basta una certificazione unica del medico curante con calendario dei trattamenti, cui si aggiungono le singole attestazioni di presenza.
Aspettativa per motivi personali e familiari
Su richiesta formale e motivata, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia senza retribuzione e senza maturazione dell’anzianità, fino a 12 mesi in un triennio. Il triennio si calcola con le regole previste per la malattia. L’aspettativa non si cumula con le assenze per malattia.
Regole comuni sulle aspettative
Dopo il rientro in servizio, non possono essere fruiti due periodi di aspettativa consecutivi se non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo; la regola non vale per le aspettative per cariche pubbliche elettive. Se vengono meno i motivi dell’aspettativa, l’amministrazione invita il dipendente a riprendere servizio con preavviso di almeno dieci giorni; il dipendente può anche rientrare di propria iniziativa con lo stesso preavviso.
Congedi parentali, maternità e paternità
Si applica la disciplina del d.lgs. 151/2001 in materia di congedi dei genitori e tutela della maternità e paternità. Durante l’astensione obbligatoria spetta la componente stipendiale base, quella di posizione e, se valutabile, la retribuzione di risultato. Nel congedo parentale, i primi 30 giorni complessivi fra i genitori non riducono le ferie e valgono ai fini dell’anzianità, con la stessa copertura economica dell’astensione obbligatoria.
Successivamente, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino, complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro 30 giorni. In caso di parto plurimo i riposi ex art. 39 d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usate anche dal padre. Le assenze continuative comprendono i festivi interni al periodo, e la stessa regola vale per i periodi frazionati non separati da effettivo rientro in servizio. La domanda va presentata con 5 giorni di preavviso scritto, riducibile a 24 ore in casi eccezionali. Dopo il rientro si applica la tutela del d.lgs. 151/2001; è inoltre richiamato il congedo di paternità obbligatorio del d.lgs. 105/2022.
Permessi per esigenze personali
Il funzionario diplomatico può assentarsi per concorsi ed esami, limitatamente ai giorni delle prove e al tempo necessario per raggiungere la sede, oppure per congressi, convegni, seminari e corsi facoltativi entro il limite di otto giorni annui, previa intesa. Spettano inoltre tre giorni per decesso o grave infermità del coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parenti entro il secondo grado o affini di primo grado; i giorni vanno usati entro sette giorni dall’evento e, per la grave infermità, può essere concordata un’alternativa organizzativa al permesso. Sono riconosciuti anche tre giorni annui per motivi personali o familiari, compresi quelli connessi al trasferimento da e per l’estero.
Spettano poi 15 giorni consecutivi per matrimonio, da fruire entro 45 giorni dalla celebrazione o dall’unione civile. Tali assenze si cumulano nell’anno solare, valgono per l’anzianità e non riducono il congedo ordinario; non incidono sul trattamento economico. Non si computano nel limite i permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Restano altresì salvi i permessi o congedi previsti da altre specifiche norme di legge o regolamento.
Distacchi sindacali
Il numero massimo dei distacchi sindacali autorizzabili è fissato in due unità. La ripartizione tra le organizzazioni sindacali rappresentative è effettuata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro il primo quadrimestre di ciascun triennio, in proporzione alle deleghe per il contributo sindacale.
Le richieste sono presentate alle strutture amministrative competenti, che istruiscono la pratica e acquisiscono l’assenso della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica; l’assenso si intende acquisito se non arriva entro 20 giorni. La conferma annuale dei distacchi deve essere comunicata entro il 31 gennaio; la revoca può essere chiesta in ogni momento. I distacchi possono riguardare solo dirigenti sindacali in organismi direttivi. Il periodo di distacco è equiparato al servizio, salvo prova e diritto al congedo ordinario, ed è retribuito senza la componente di risultato.
Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti
I dirigenti sindacali possono fruire di permessi sindacali retribuiti secondo un monte ore complessivo determinato in base al contingente storico, ripartito annualmente dalla direzione generale competente entro il 31 marzo. Il 10% del monte ore è attribuito in parti uguali tra le organizzazioni, il resto in base alle deleghe per il contributo sindacale. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo l’amministrazione può autorizzare in via provvisoria fino al 25% del contingente annuale.
Sono previsti anche ulteriori permessi retribuiti, fuori dal contingente, per la partecipazione a riunioni sindacali convocate dall’amministrazione. La richiesta deve essere comunicata almeno tre giorni prima tramite l’organizzazione sindacale; l’amministrazione può negarla solo per eccezionali e motivate esigenze di funzionalità. I permessi possono essere autorizzati anche per una giornata intera e non possono superare quattro giornate mensili per ciascun dirigente, salvo quelli per riunioni convocate dall’amministrazione. I permessi sono equiparati al servizio e retribuiti.
Sono inoltre previste aspettative sindacali non retribuite per dirigenti sindacali che ricoprono cariche negli organismi direttivi, con esclusione dal computo dell’anzianità ai fini della carriera. La richiesta segue un procedimento analogo con assenso del Dipartimento funzione pubblica; in caso di urgenza può essere consentito l’utilizzo provvisorio dall’indomani della richiesta. I dirigenti sindacali possono fruire anche di permessi sindacali non retribuiti per trattative, congressi, convegni e riunioni statutarie, oltre ai monti ore annuali. Sono riconosciuti i contributi figurativi previsti dalla normativa richiamata.
Adempimenti amministrativi, controlli e responsabilità
La direzione generale competente deve fornire alle organizzazioni sindacali i dati sulle deleghe, consentirne il confronto e la certificazione, e trasmettere ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi sulle deleghe entro il 31 marzo. Deve inoltre comunicare, entro la stessa data, gli elenchi nominativi del personale in distacco e di quello che ha fruito di permessi sindacali, retribuiti e non, con indicazione di giorni e ore. Il Dipartimento verifica il rispetto dei limiti; può disporre ispezioni e fissare termini in caso di inadempienza. L’omissione può comportare il blocco degli assensi preventivi, fermo restando la responsabilità del funzionario responsabile del procedimento.
I dati riepilogativi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione. I funzionari che dispongono o consentono l’utilizzo illegittimo di distacchi, aspettative o permessi sindacali rispondono personalmente.
Tutela del dirigente sindacale
Il dirigente sindacale della carriera diplomatica non può essere discriminato per l’attività svolta e non può essere assegnato ad attività in conflitto di interesse con tale ruolo. Nell’esercizio delle funzioni sindacali non è soggetto ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica previsti da leggi e regolamenti.
Trattamento economico e stipendi
La struttura del trattamento economico comprende stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Il trattamento è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi.
Per il 2022 e il 2023 gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione contrattuale già erogata. Dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, è rideterminato per grado. Gli importi riportati nell’atto sono: Ambasciatore 8.524,04 euro; Ministro Plenipotenziario 101.736,57 euro; Consigliere d’Ambasciata 80.270,22 euro; Consigliere di Legazione 63.155,13 euro; Segretario di Legazione 48.314,87 euro.
Gli importi assorbono l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024. Il conglobamento dell’IIS non modifica la base di calcolo del trattamento pensionistico né incide sul trattamento del personale in servizio all’estero. Dopo tre mesi dalla scadenza del decreto è prevista una copertura economica provvisoria, pari al 30% dell’inflazione IPCA netta energia importata, che sale al 50% dopo sei mesi; la procedura va attivata entro trenta giorni dalla richiesta dell’organizzazione sindacale firmataria.
Istituti economici ulteriori
Resta ferma la disciplina sulla retribuzione individuale di anzianità prevista dalla normativa richiamata. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato continua ad essere definito secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e dai successivi decreti di recepimento degli accordi.
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