L.R. Abruzzo 59/2017
Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la trasformazione della FI.R.A. S.p.A. in società “in house providing” della Regione Abruzzo, autorizzando l’acquisto delle quote fino all’intero capitale sociale e fissando controllo analogo, contratti di servizio, organi sociali e copertura finanziaria per il 2017. Contiene anche modifiche alla L.R. 87/1987 e abrogazioni di norme previgenti; alcuni adempimenti transitori erano da svolgere entro 90 giorni.
Gestione in house della FI.R.A. S.p.A. e modifiche alla legge istitutiva
Gestione in house della FI.R.A. S.p.A. e modifica della disciplina regionale
La legge regionale Abruzzo n. 59 del 2017 riorganizza la FI.R.A. S.p.A. come società finanziaria regionale operante secondo il modello dell’“in house providing”. Interviene inoltre sulla legge regionale istitutiva n. 87/1987, adeguando finalità, governance, controlli e profili finanziari della società.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la FI.R.A. S.p.A., società per azioni costituita per lo sviluppo dell’economia abruzzese. La Regione Abruzzo può utilizzare la società come propria struttura operativa, nel rispetto della normativa europea e statale sulle società partecipate e sull’in house providing.
Acquisizione delle quote e assetto “in house”
La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse previste dall’articolo 10, ad acquisire quote del capitale sociale della FI.R.A. S.p.A. fino al raggiungimento dell’intero capitale sociale. Sono inoltre consentite tutte le attività necessarie a rendere la società qualificabile come società in house.
La Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione, secondo il diritto europeo, la legislazione nazionale e lo statuto societario.
Rapporti contrattuali con la Regione
I rapporti tra Regione e società in house sono regolati da contratti di servizio stipulati secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Modifiche alla legge regionale n. 87/1987
La legge interviene sulla disciplina originaria della FI.R.A. S.p.A. introducendo e modificando vari profili:
- viene abrogato il terzo comma dell’articolo 1 della L.R. 87/1987;
- viene precisato che la partecipazione privata eventualmente maggioritaria deve comunque rispettare le disposizioni regionali sul controllo analogo e il D.Lgs. 175/2016;
- tra le finalità della società si aggiungono anche la promozione e lo sviluppo della cultura, oltre alle finalità imprenditoriali;
- tra le attività della società è inserita la possibilità di anticipare l’erogazione di contributi regionali provvisoriamente concessi ai beneficiari ai sensi dell’art. 40 della L.R. 55/2013;
- nell’assegnazione di fondi pubblici la FI.R.A. S.p.A. deve assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Vengono inoltre abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della L.R. 87/1987.
Organi sociali e controllo
La nuova disciplina dell’articolo 6 prevede:
- un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, cui spetta la rappresentanza legale;
- una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti mediante procedura ad evidenza pubblica;
- durata in carica triennale dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- nomina dei componenti da parte della Regione quale socio unico, secondo lo statuto e nel rispetto dei requisiti del D.Lgs. 175/2016;
- compensi degli organi fissati dallo statuto nel rispetto delle norme statali vigenti.
Regime transitorio
Entro 90 giorni dall’acquisizione delle quote, la Regione deve adeguare lo statuto della FI.R.A. S.p.A. alle nuove disposizioni e al D.Lgs. 175/2016. Entro i 90 giorni successivi a tale adeguamento, deve provvedere alla ricostituzione degli organi sociali.
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge restano comunque operativi fino alla nomina dei nuovi organi. Per quanto non disciplinato, si applicano codice civile e normativa speciale vigente.
Abrogazioni
Sono abrogati, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, gli articoli 1, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7.
Disposizioni finanziarie
Per il solo anno 2017 è autorizzata una spesa massima di euro 1.200.000 per l’acquisizione delle quote della FI.R.A. S.p.A., coperta con risorse derivanti da economie connesse alla chiusura della L.R. 25/2001. La spesa può essere impegnata solo nei limiti dell’effettiva riscossione delle maggiori entrate previste.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT.
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