Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 12289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Lo spedizioniere ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. 7765 del 20 febbraio 2012, pari a 10.476,66 euro, emesso per l’errata indicazione del valore di pantaloni importati dalla Cina nel 2011. Ha contestato di poter essere considerato responsabile in solido con l’importatore, poiché aveva presentato la dichiarazione in rappresentanza diretta e i dati e i documenti erano stati forniti dall’importatore. Con i primi due motivi ha invocato le norme doganali e la legge n. 213/2000; con gli altri ha dedotto l’applicabilità delle norme sulla responsabilità per le sanzioni, la violazione del contraddittorio procedimentale e l’omesso esame della sua conoscenza dell’inesattezza dei dati.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi: nella rappresentanza diretta l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore. Lo spedizioniere può rispondere in solido per una dichiarazione regolare ma infedele soltanto se ha personalmente fornito i dati o i documenti utilizzati, sapendoli errati o dovendo ragionevolmente saperlo; la prova di tale partecipazione spettava all’Amministrazione, che non l’aveva fornita né prospettata. Le ipotesi degli articoli 202-205 del Reg. CEE n. 2913/92 non erano pertinenti, perché riguardano fattispecie diverse, quali l’assenza di dichiarazione, la sottrazione al controllo o merci materialmente diverse da quelle dichiarate. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/92, articolo 201

    In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti.

    Per una dichiarazione formalmente regolare ma infedele, lo spedizioniere in rappresentanza diretta non risponde automaticamente in solido: occorre che abbia fornito i dati o i documenti e che fosse consapevole della loro inesattezza o irregolarità.

  • Legge 25 luglio 2000, n. 213, articolo 2, commi 6 e 7

    Tale responsabilità sussiste però solo quando essi stessi, e non l'importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione.

    Gli obblighi di verifica e l’eventuale responsabilità dello spedizioniere per il tributo presuppongono che sia stato lo spedizioniere, non l’importatore, a fornire i dati o i documenti rilevanti, oltre alla conoscenza effettiva o ragionevolmente esigibile della loro infedeltà.

  • Regolamento CEE n. 2913/92, articoli 202-205

    Non convince del contrario il richiamo dell'Agenzia al cit. Reg. CEE, articoli da 202 a 205, che si applicano alle diverse ipotesi di assenza della dichiarazione o di sottrazione al controllo, o di importazione di merce materialmente diversa da quella dichiarata.

    Queste disposizioni riguardano fattispecie diverse dalla dichiarazione regolare ma infedele qui esaminata; non giustificano, da sole, la responsabilità solidale dello spedizioniere nel caso deciso.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza doganale diretta, la dichiarazione è resa in nome e per conto dell’importatore e l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore, non sul rappresentante per la sola qualità di spedizioniere.
  • Quando la dichiarazione è regolare nella forma ma contiene dati inesatti, la responsabilità solidale dello spedizioniere richiede la prova della sua personale partecipazione: deve aver fornito i dati o i documenti impiegati ed essere stato consapevole, o ragionevolmente tenuto a sapere, che fossero infedeli.
  • Spetta all’Amministrazione doganale provare i presupposti della responsabilità personale dello spedizioniere; non basta richiamare in astratto i suoi doveri professionali di diligenza.
  • Le disposizioni sulle irregolarità più gravi, come l’assenza di dichiarazione, la sottrazione al controllo o la difformità materiale della merce, non vanno estese automaticamente alla dichiarazione formalmente regolare ma infedele.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.