Accordo 11632 del 07/04/2022
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e partidi veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 2 alla Serie 03 di Emendamenti al Regolamento 118 Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento al fuoco dei materiali utilizzati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa gli uffici e gli operatori interessati che il 22 giugno 2022 entrerà in vigore il supplemento 2 alla serie 03 di emendamenti al regolamento UNECE n. 118. L’aggiornamento riguarda le prescrizioni tecniche uniformi sul comportamento al fuoco dei materiali usati nell’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore. Il documento richiama la precedente circolare del 20 luglio 2021, indica dove reperire il testo dell’emendamento in lingua inglese e aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti al regolamento.
Entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 03 di emendamenti del regolamento UNECE n. 118 sui materiali interni di veicoli a motore
Supplemento 2 alla serie 03 di emendamenti al regolamento UNECE n. 118
La comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa dell’entrata in vigore, dal 22 giugno 2022, del supplemento 2 alla serie 03 di emendamenti del regolamento UNECE n. 118. Il regolamento rientra nell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni di accessori e parti di veicoli a motore.
Base normativa e oggetto tecnico
L’aggiornamento riguarda le prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento al fuoco dei materiali utilizzati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore. Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/101 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", sessione novembre 2021.
Effetti sull’omologazione
La circolare specifica che, essendo il nuovo testo un supplemento, non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di una modifica regolamentare che incide sul quadro tecnico di riferimento senza richiedere una variazione formale del numero di omologazione già attribuito.
Destinatari e aggiornamento dei Paesi aderenti
La comunicazione è indirizzata agli uffici centrali e territoriali della motorizzazione e, per conoscenza, a numerose associazioni di settore e amministrazioni interessate. Viene inoltre aggiornato l’elenco dei Paesi adottanti il regolamento n. 118, comprendendo Stati europei e non europei, oltre a Unione europea e San Marino, per fini informativi e di coordinamento applicativo nel sistema delle omologazioni internazionali.
Punti principali
Oggetto e contenuto tecnico dell’aggiornamento
Il documento ha ad oggetto il regolamento n. 118 dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. In particolare, viene comunicata l’entrata in vigore del supplemento 2 alla serie 03 di emendamenti, dedicato alle prescrizioni tecniche uniformi sul comportamento al fuoco dei materiali impiegati nell’allestimento interno di determinate categorie di veicoli a motore.
Decorrenza e reperibilità del testo
Il MIT segnala che il supplemento entrerà in vigore il 22 giugno 2022. Il testo dell’emendamento è richiamato con riferimento ECE/TRANS/WP29/2021/101 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate - adopted proposals", sessione novembre 2021.
Effetti sul numero di omologazione
La circolare precisa che, trattandosi di un supplemento, non è necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il regolamento n. 118
A titolo di aggiornamento, il documento elenca i Paesi che adottano attualmente il regolamento n. 118, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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