L.R. Abruzzo 34/2019
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 34/2019 interviene sulla disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rivedendo requisiti di accesso, controlli, cause di decadenza, mobilità degli assegnatari, sanzioni per occupazioni/cessioni abusive e strumenti conoscitivi per gli immobili ERP. Alcune previsioni sono state poi dichiarate illegittime o abrogate; il testo è vigente dal 12/03/2020, ma varie parti risultano non più applicabili.
Modifiche alla disciplina abruzzese sull’ERP e ulteriori disposizioni connesse
Modifiche alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 34 del 2019 interviene in modo ampio sulla l.r. 96/1996, che disciplina assegnazione, gestione e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Il provvedimento rafforza i requisiti di accesso, i controlli periodici, la mobilità degli assegnatari e il sistema sanzionatorio, introducendo anche nuovi strumenti di conoscenza tecnica del patrimonio ERP.
Requisiti di accesso agli alloggi ERP
La disciplina dei requisiti soggettivi per l’accesso all’ERP viene modificata in più punti. In particolare:
- viene attenuato il requisito penale previsto per alcune fattispecie, sostituendo il riferimento a condanne non inferiori a cinque anni con quello a reati puniti nel massimo edittale con pena non inferiore a due anni;
- viene precisato il requisito relativo al possesso di immobili, includendo il territorio nazionale e l’estero, salvo i casi di alloggio inagibile o sottoposto a pignoramento;
- viene riscritta la disciplina della condizione economica, ancorandola all’ISEE del nucleo familiare, con soglia massima fissata a euro 15.853,63 annui, e demandando alla Giunta regionale la definizione e l’aggiornamento periodico dei limiti ISE/ISEE e di reddito in base alla composizione del nucleo; la Giunta può inoltre autorizzare deroghe temporanee in caso di emergenze abitative dovute a calamità naturali.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la legge prevedeva ulteriori obblighi documentali sia sul possesso di alloggi adeguati nel Paese di origine sia sulla situazione reddituale e patrimoniale nel Paese di residenza fiscale. Tuttavia, la prima previsione aggiuntiva introdotta dall’art. 5, comma 4.1 è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; resta ferma la disciplina relativa alla documentazione reddituale e patrimoniale, per la quale la questione è stata ritenuta non fondata.
Requisiti ostativi e cause di ammissibilità della domanda
La legge amplia le condizioni ostative connesse ai precedenti penali e alla condotta del richiedente o del nucleo familiare. La domanda di assegnazione non è ammissibile in presenza di condanne passate in giudicato, riferite al richiedente o a componenti del nucleo, per una serie di reati gravi in materia di criminalità, stupefacenti, ordine pubblico, pubblica amministrazione, persona, patrimonio, prostituzione, gioco d’azzardo e armi.
Sono previste però alcune aperture:
- la domanda è ammissibile se i danni sono stati integralmente risarciti e ogni debito derivante da determinati reati è stato estinto, anche con riferimento al delitto di invasione di terreni ed edifici;
- il requisito ostativo non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.
La legge disciplina inoltre la posizione di chi è assegnatario della casa coniugale: il diritto di proprietà o altro diritto reale sulla casa coniugale assegnata dal giudice al coniuge separato o ex coniuge non viene considerato ai fini di alcuni requisiti, se l’immobile non è nella disponibilità del richiedente e se è decorso almeno un anno dal provvedimento giudiziale.
Controlli sui requisiti e verifiche periodiche
Viene rafforzato il sistema dei controlli sulla permanenza dei requisiti. Gli organi competenti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni devono verificare con cadenza biennale la permanenza dei requisiti di accesso e possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento quando lo ritengano necessario. Analoga previsione viene estesa anche agli enti gestori.
Mobilità degli assegnatari e riequilibrio degli alloggi
La legge riscrive la disciplina della mobilità degli assegnatari ERP con finalità di eliminare sottoutilizzazione, sovraffollamento e disagio abitativo sociale. L’ente gestore, d’intesa con il Comune, deve predisporre un programma biennale di mobilità, articolato in:
- mobilità obbligatoria, fondata sulla verifica dello stato d’uso e di affollamento degli alloggi;
- mobilità volontaria, fondata sulle richieste degli assegnatari e su apposite graduatorie formate tramite bandi periodici.
Il piano può essere attuato anche mediante cambio degli alloggi assegnati, utilizzo degli alloggi di risulta e impiego di una quota non superiore al 10% degli alloggi di nuova assegnazione. Sono inoltre consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell’ente gestore.
Mobilità volontaria riservata per persone non deambulanti
È istituito un piano di mobilità volontaria riservata per nuclei assegnatari in cui siano presenti persone non deambulanti certificate, residenti in edifici senza ascensore. Per tale piano:
- è destinata una quota di immobili non inferiore al 20% di quelli previsti per la mobilità ordinaria;
- la formazione avviene almeno ogni due anni;
- l’accesso avviene mediante graduatoria riservata, formata con bandi periodici dell’ente gestore d’intesa con il Comune.
Decadenza, occupazioni abusive e sanzioni
La disciplina delle cause di decadenza e delle conseguenze per occupazioni o cessioni abusive viene significativamente irrigidita. In particolare:
- tra le cause di decadenza viene incluso l’allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;
- viene chiarito il riferimento ad attività illecite rilevate in flagranza di reato;
- viene introdotta la decadenza e una sanzione amministrativa da 45.000 a 65.000 euro per chi, assegnatario di alloggio ERP destinato all’assistenza abitativa, ceda in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l’alloggio fuori dei casi previsti dalla legge;
- la stessa disciplina si applica anche a chi fruisce dell’alloggio ceduto e a chi occupi senza titolo un alloggio ERP destinato all’assistenza abitativa;
- la sanzione è ridotta dell’80% se l’occupante senza titolo riconsegna l’alloggio entro 60 giorni dalla richiesta dell’ente gestore;
- è previsto che gli autori di tali condotte siano esclusi anche da future assegnazioni ERP e da altre provvidenze regionali o comunali per l’accesso alla locazione.
La legge prevede inoltre l’obbligo, per gli enti gestori, di intimare il rilascio degli alloggi occupati senza titolo e di presentare denuncia o querela per invasione di edificio ai sensi dell’art. 633 c.p.; l’atto di intimazione costituisce titolo esecutivo e indica un termine non prorogabile.
Disciplina delle utenze nelle occupazioni illegali non sanabili
Per le occupazioni illegali non sanabili, la somministrazione dei servizi di utenze è ricondotta alla disciplina statale di cui al d.l. 47/2014. Le ATER e i Comuni interessati devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili, al fine di agevolare i gestori dei servizi nel rispetto del divieto di allaccio.
Se non è possibile attivare energia elettrica, gas o acqua, si applicano le regole edilizie sul venir meno delle condizioni igienico-sanitarie, salvo quanto previsto dalla disciplina statale richiamata.
Fascicolo del fabbricato per gli immobili ERP
La legge introduce l’obbligo per le ATER di predisporre, entro cinque anni dall’approvazione della legge, il fascicolo del fabbricato per ciascun immobile ERP. Il fascicolo deve contenere le caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali dell’edificio e registrare le modifiche apportate nel tempo, con revisione almeno decennale.
Le informazioni raccolte devono essere condivise con la Regione, che istituisce una banca dati regionale per programmare e coordinare manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi ERP.
Coordinamento con altre norme regionali
La legge estende talune disposizioni sui permessi ai componenti del consiglio di amministrazione delle ATER e integra il richiamo a una disposizione statale in materia di limiti di spesa e trattamento economico in altra normativa regionale. Si tratta di interventi di coordinamento normativo con effetti sull’organizzazione delle ATER e su profili economico-gestionali.
Regime finanziario ed entrata in vigore
Il provvedimento reca clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, ma il testo consolidato indica applicazione vigente dal 12/03/2020 per gli effetti del successivo coordinamento normativo. Alcune disposizioni sono state poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale o abrogate da interventi successivi, con conseguente limitazione dell’attuale utilità applicativa del testo.
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