LEGGE 3 agosto 1998, n. 313
Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (1998) che disciplina l'etichettatura dell'olio extravergine, vergine e di oliva: vieta l'uso delle diciture «prodotto in Italia»/«made in Italy» se l'intero ciclo non è svolto in Italia; impone indicazioni evidenti per miscele con specificazione delle percentuali e dei Paesi di origine; obbliga registri di carico/scarico, limiti e obblighi negli stabilimenti di raffinazione, prelievi analitici e conservatione dei campioni, sanzioni pecuniarie e confisca. Prevede termini operativi (es. smaltimento confezioni non conformi entro 4 mesi; denuncia giacenze entro 15 giorni). Applicabile dall'entrata in vigore (1998), salvo intervenute modifiche o previsioni sovraordinate della normativa europea.
Etichettatura, controllo e sanzioni sull'origine dell'olio di oliva
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