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Decreto

DECRETO 2 aprile 2024, n. 72

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialità di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Normativa italiana24G00087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento ministeriale che disciplina le procedure di concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di piloti di aeromobile, specialisti di aeromobile e nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: requisiti (età, idoneità psico‑fisica e attitudinale), modalità di identificazione telematica, eventuale prova preselettiva, prove motorio‑attitudinali e tecniche (pilotaggio o manutenzione), valutazione titoli, corsi di formazione (fase teorico‑pratica di almeno 12 settimane e corso avanzato) e cause di dimissione/espulsione. Norme attuative riferite a decreti e allegati; applicazione ordinaria, senza limiti temporali espliciti.

Regolamento selezione e accesso a piloti, specialisti e nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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