Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 2489 del 10-04-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica che il termine per presentare all’INPS le domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto è stato prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2015. Vengono richiamati i requisiti soggettivi e oggettivi dei potenziali beneficiari e precisato che le prestazioni non possono decorrere prima del 1° gennaio 2015, superando la precedente indicazione della circolare INPS n. 8/2015.

Proroga al 30 giugno 2015 per le domande INPS di riconoscimento del beneficio previdenziale per esposizione all’amianto

Proroga del termine per le domande di beneficio previdenziale per esposizione all’amianto

Il documento chiarisce la proroga del termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale previsto per i lavoratori esposti all’amianto. La disciplina richiamata è quella dell’articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 10, comma 12-vicies bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Quadro normativo e modifica del termine

La disposizione intervenuta ha sostituito, nell’articolo 1, comma 115, della legge n. 190/2014, il riferimento al termine del "31 gennaio" con quello del "30 giugno". Di conseguenza, il termine utile per la presentazione delle domande viene fissato al 30 giugno 2015.

Destinatari della misura

Possono presentare domanda all’INPS gli assicurati:

  • all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS;
  • all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.

Il documento precisa che si tratta di lavoratori dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa.

Requisiti per l’accesso al beneficio

I soggetti interessati devono aver ottenuto in via giudiziale definitiva:

  • l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto;
  • per un periodo superiore a dieci anni;
  • in quantità superiore ai limiti di legge.

Inoltre, devono aver presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003 e, conseguentemente, aver ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Regime applicabile e contenuto della domanda

Gli aventi diritto possono chiedere all’INPS il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Decorrenza delle prestazioni

Il documento stabilisce che le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Superamento della precedente indicazione INPS

Viene espressamente precisato che deve intendersi superata l’indicazione contenuta nella circolare INPS 21 gennaio 2015, n. 8, che indicava il 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.