Messaggio numero 2458 del 30-06-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi precisa che, ai fini dell’indennità prevista dal decreto‑legge 61/2023, la sospensione dell’attività agricola può riguardare anche solo un settore o una singola fase produttiva; sono eleggibili gli agricoltori con sede legale/operativa nei Comuni indicati o con terreni totalmente o parzialmente ricadenti in detti Comuni. L’indennità è di 500 euro per ciascun periodo di sospensione (importo non frazionabile, per periodi fino a 15 giorni), cumulabile per più sospensioni fino a un massimo complessivo di 3000 euro. INPS effettuerà verifiche di iscrizione tramite archivi e, in caso di riesame, potrà richiedere documenti (es. certificati di iscrizione, fatture, comunicazioni, registrazioni) a prova della sospensione. L’indennità è imponibile ai fini IRPEF; sono state previste dichiarazioni specifiche per applicare il regime fiscale corretto ai lavoratori autonomi (inclusi forfettari e agricoli) e resta da definire la gestione delle posizioni presentate prima delle implementazioni.
Requisito della sospensione dell’attività con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli
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