DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo istituisce la Scuola superiore della magistratura quale ente pubblico autonomo competente per la formazione e l’aggiornamento dei magistrati. Ne disciplina finalità, organi, composizione e funzioni, i corsi di formazione e preparazione al concorso, il tirocinio dei magistrati ordinari e la valutazione di idoneità. Prevede formazione obbligatoria almeno quadriennale per i magistrati in servizio e corsi entro sei mesi per chi assume incarichi direttivi o semidirettivi.
Istituzione e disciplina della Scuola superiore della magistratura e della formazione dei magistrati
Scuola superiore della magistratura
Il decreto istituisce la Scuola superiore della magistratura, ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e contabile. La Scuola ha competenza esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati, nei limiti e secondo le regole stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.
La Scuola può avvalersi di personale del Ministero della giustizia o comandato da altre amministrazioni, fino a un massimo di cinquanta unità. Il personale dell’Amministrazione della giustizia è individuato tramite procedure selettive organizzate dalla Scuola; il Ministero deve assegnare le unità selezionate entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola può domandare la revoca dell’assegnazione, mentre quella disposta su iniziativa dell’Amministrazione della giustizia richiede il parere favorevole della Scuola. Il personale già in servizio presso la Scuola all’entrata in vigore della disposizione resta assegnato secondo tale disciplina.
Il trattamento economico accessorio del personale è a carico della Scuola e, in attesa di una specifica disciplina contrattuale, consiste in un’indennità di funzione fissa mensile e in una quota variabile annuale collegata alla valutazione della performance individuale, sostitutive degli emolumenti accessori previsti, salvo i buoni pasto. Criteri, misure e modalità di erogazione sono definiti con decreto interministeriale, entro i limiti di legge e delle risorse disponibili; il Fondo risorse decentrate del Ministero è ridotto proporzionalmente al personale assegnato. Le sedi della Scuola sono individuate con decreto interministeriale, fino a un massimo di tre; ciascuna sede può comprendere più uffici anche in immobili diversi, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Competenze formative
La Scuola si occupa della formazione e dell’aggiornamento dei magistrati ordinari, della magistratura onoraria e dei magistrati con funzioni direttive e semidirettive, nonché della formazione dei magistrati incaricati di attività formative. Organizza seminari e corsi, comprese le iniziative per magistrati che aspirano a incarichi direttivi o semidirettivi di primo e secondo grado, e cura la formazione decentrata e la collaborazione alle attività di tirocinio dei magistrati ordinari, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e considerando le proposte dei consigli giudiziari.
Su richiesta della competente autorità di Governo, può formare magistrati stranieri in Italia o nell’ambito di iniziative europee e internazionali, coordinare attività formative rivolte a magistrati italiani da Stati o istituzioni internazionali e collaborare a iniziative concernenti l’organizzazione e il funzionamento della giustizia in altri Paesi. Può inoltre realizzare programmi con strutture istituzionali o ordini professionali, pubblicare studi e ricerche e organizzare scambi e incontri culturali. Può svolgere seminari per operatori della giustizia e iscritti alle scuole di specializzazione forense sulla base di accordi o convenzioni che ne disciplinino gli oneri.
La Scuola organizza anche corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, riservati a laureati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 e che svolgano o abbiano svolto il relativo tirocinio formativo, abbiano prestato attività presso l’ufficio per il processo oppure presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo n. 151 del 2022. Per ciascun corso la Scuola stabilisce, in base alle proprie risorse, il numero massimo di partecipanti e i criteri di preferenza in caso di domande eccedenti. I corsi riguardano le materie della prova scritta, sono tenuti da docenti individuati nell’albo della Scuola e possono svolgersi, in tutto o in parte, in sede decentrata. I costi sono a carico dei partecipanti in misura commisurata alle loro condizioni reddituali e a quelle dei rispettivi nuclei familiari, secondo le determinazioni del comitato direttivo.
Organi e governo della Scuola
Gli organi sono il comitato direttivo, il presidente e il segretario generale. La Scuola è retta da uno statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti, e da regolamenti interni conformi allo statuto.
Il comitato direttivo è composto da dodici membri: sette magistrati, anche in quiescenza, con almeno la terza valutazione di professionalità; tre professori universitari, anche in quiescenza; due avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale. Il Consiglio superiore della magistratura nomina sei magistrati e un professore universitario; il Ministro della giustizia nomina un magistrato, due professori universitari e due avvocati. I magistrati in servizio sono collocati fuori ruolo per la durata dell’incarico oppure, su loro richiesta, possono ottenere dal CSM un esonero parziale dall’attività giurisdizionale. I professori universitari in servizio possono essere collocati in aspettativa con assegni, su richiesta, con effetti utili per la progressione di carriera e per il trattamento previdenziale e di quiescenza.
I componenti restano in carica quattro anni, non sono immediatamente rinnovabili e non possono far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario. Cessano dall’incarico per dimissioni o perdita dei requisiti. Svolgono le funzioni in condizioni di indipendenza dall’organo che li ha nominati. L’incarico è incompatibile, salvo l’attività di studio e ricerca, con cariche pubbliche elettive e con l’attività di componente di organi di controllo di enti pubblici o privati.
Il comitato direttivo adotta e modifica statuto e regolamenti; definisce il programma annuale della didattica, tenendo conto delle linee programmatiche del CSM e del Ministro della giustizia; approva e trasmette a questi ultimi la relazione annuale; nomina i docenti e il segretario generale e il vice segretario generale; determina i criteri di ammissione ai corsi e ammette i partecipanti; assegna ai responsabili di settore specifici ambiti di attività; vigila sul funzionamento della Scuola e approva i bilanci preventivo e consuntivo. Delibera a maggioranza con almeno otto componenti presenti; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e il voto è palese. Il componente in conflitto d’interesse o in presenza di motivi di opportunità dichiara la situazione e si astiene dalla discussione e dalla deliberazione.
Il presidente è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta, rappresenta legalmente la Scuola, presiede e convoca il comitato fissando l’ordine del giorno e può adottare provvedimenti d’urgenza, da sottoporre a ratifica quando rientrino nella competenza di un altro organo. Le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento sono definite dallo statuto. Il presidente può percepire un’indennità di funzione entro il limite di 20.000 euro annui e un gettone fino a 600 euro per seduta, per un massimo di 40 sedute annue; per gli altri componenti è previsto il solo gettone, entro gli stessi limiti. Importi effettivi e modalità sono stabiliti con decreto interministeriale.
Responsabili di settore e direzione amministrativa
I componenti del comitato direttivo possono svolgere anche funzioni di responsabili di settore. In tale veste curano la predisposizione della bozza di programma annuale, considerando gli indirizzi del CSM e del Ministro e le proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale; attuano il programma approvato, definiscono i contenuti delle sessioni, propongono i docenti – indicando un numero doppio rispetto agli incarichi – e i criteri di ammissione, predispongono sussidi e sperimentazioni didattiche e presentano relazioni consuntive sulle sessioni. Possono individuare esperti formatori, tra magistrati, docenti universitari, avvocati e altri esperti qualificati, secondo il regolamento interno.
Il segretario generale è responsabile della gestione amministrativa, coordina le attività non didattiche, esegue le deliberazioni del comitato direttivo esercitando i relativi poteri di spesa, predispone la relazione annuale e svolge le funzioni delegate o attribuite da statuto e regolamenti. È nominato dal comitato direttivo tra magistrati ordinari con almeno la quarta valutazione di professionalità o dirigenti di prima fascia in servizio. Resta in carica cinque anni; il magistrato è collocato fuori ruolo, mentre per il dirigente non magistrato la posizione lasciata vacante non può essere coperta. L’incarico è rinnovabile una sola volta per un massimo di due anni e può essere revocato con provvedimento motivato, previa audizione, in caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi del comitato.
Il vice segretario generale coadiuva il segretario, esercita le competenze delegate e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. È nominato dal comitato direttivo, sentito il segretario generale, tra magistrati ordinari con almeno la seconda valutazione di professionalità o dirigenti di seconda fascia in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria. La durata è di cinque anni, con collocamento fuori ruolo per il magistrato e divieto di coprire la posizione vacante per il dirigente non magistrato. L’incarico può essere rinnovato una sola volta per un massimo di due anni e revocato dal comitato, su richiesta motivata del segretario generale e previa audizione, per grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni di quest’ultimo. Al magistrato fuori ruolo può essere corrisposta un’indennità di funzione fino a 20.000 euro annui; per il segretario generale magistrato il trattamento accessorio è assoggettato ai limiti retributivi richiamati dalla disposizione.
Tirocinio dei magistrati ordinari
Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso dura diciotto mesi, anche articolabili in periodi non consecutivi: sei mesi presso la Scuola e dodici mesi presso gli uffici giudiziari. Le modalità delle sessioni sono definite con deliberazione del CSM. Presso la Scuola si svolgono corsi teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori inserite nel programma annuale, con l’obiettivo di perfezionare capacità operative e professionali e deontologia. I docenti, scelti per elevata competenza e professionalità, sono nominati dal comitato direttivo, che designa anche i tutori incaricati dell’assistenza didattica. Al termine della sessione la Scuola trasmette al CSM una relazione su ciascun tirocinante.
La sessione presso gli uffici giudiziari è articolata in quattro periodi: tre mesi nei tribunali, partecipando all’attività collegiale e monocratica e alle camere di consiglio; due mesi presso le corti d’appello, con partecipazione all’attività giurisdizionale e alle camere di consiglio; due mesi presso le procure della Repubblica presso i tribunali; cinque mesi presso un ufficio corrispondente alla sede di prima destinazione. Il comitato direttivo approva il programma individuale presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza, salvo diversa autorizzazione per gravi e motivate esigenze. Il programma assicura formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario, oltre a una preparazione specifica per le funzioni di prima destinazione. Gli affidatari sono designati dal CSM su proposta del consiglio giudiziario competente; al termine, redigono una scheda valutativa trasmessa al comitato direttivo e al CSM.
Al termine del tirocinio, le relazioni delle sessioni e una relazione di sintesi della Scuola sono trasmesse al CSM. Il CSM decide sull’idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie considerando tali relazioni, il parere del consiglio giudiziario e ogni altro elemento rilevante e oggettivamente verificabile; in caso di esito positivo, il giudizio indica specificamente l’attitudine alle funzioni giudicanti o requirenti. Se la valutazione è negativa, il magistrato è ammesso a un nuovo tirocinio annuale: due mesi presso la Scuola e dieci mesi presso gli uffici giudiziari, suddivisi in tre mesi al tribunale, due mesi alla procura e cinque mesi nell’ufficio di prima destinazione. Una seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego.
Per i magistrati dichiarati idonei nei concorsi banditi nel 2014 e 2015, nominati secondo la disposizione richiamata e con le eccezioni previste per il concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, il decreto-legge n. 168 del 2016 ha stabilito in via straordinaria un tirocinio di dodici mesi: un mese alla Scuola e undici mesi presso gli uffici giudiziari. Per tali tirocinanti, la sessione presso gli uffici giudiziari era ripartita in tre mesi per il primo periodo, due per il secondo e sei per il terzo.
Formazione e aggiornamento professionale in servizio
Il comitato direttivo approva ogni anno il piano dei corsi di formazione e aggiornamento, considerando la diversità delle funzioni svolte. I corsi si tengono presso le sedi della Scuola, in sessioni teoriche e pratiche condotte da docenti iscritti all’albo. L’albo è aggiornato annualmente sulla base delle disponibilità e delle valutazioni dei docenti, anche considerando le schede compilate dai partecipanti; lo statuto stabilisce il numero massimo di incarichi conferibili, tenendo conto della complessità e dell’onerosità. Per la formazione decentrata possono essere utilizzate le strutture eventualmente esistenti presso i distretti di corte d’appello.
I magistrati in servizio devono frequentare almeno un corso ogni quattro anni, individuato dal comitato direttivo in relazione alle esigenze professionali e di aggiornamento e tenendo conto delle richieste dell’interessato. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie, la frequenza è richiesta almeno una volta all’anno. Il periodo dedicato alla formazione è considerato attività di servizio a tutti gli effetti; le modalità di partecipazione sono disciplinate dal regolamento della Scuola.
I magistrati giudicanti e requirenti cui è conferito o confermato un incarico direttivo o semidirettivo di primo o secondo grado devono frequentare, entro sei mesi, un corso dedicato alle materie ordinamentali, alla gestione delle organizzazioni complesse, all’analisi e all’elaborazione dei dati statistici, nonché alla conoscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei modelli ministeriali per le risorse umane e materiali. Il corso dura almeno tre settimane, anche non consecutive, e termina con una prova pratica. È esonerato chi abbia frequentato un corso analogo nei cinque anni precedenti il conferimento o la conferma dell’incarico.
Risorse finanziarie e disposizioni finali
Agli oneri del decreto, salvo quelli relativi all’impiego del personale ministeriale, si provvede mediante l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 150 del 2005. Per il personale di cui all’articolo 1, comma 4, il trattamento fondamentale resta a carico del Ministero della giustizia e si utilizzano risorse già destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dalla data di efficacia del decreto sono abrogate le disposizioni dell’ordinamento giudiziario e delle altre leggi indicate nel testo, riguardanti, tra l’altro, la formazione e il tirocinio dei magistrati secondo il precedente assetto. Le disposizioni del decreto hanno effetto dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sono inoltre espressamente indicati come abrogati dalla legge n. 111 del 2007 numerosi articoli del decreto originario, mentre la disciplina riportata comprende successive modifiche e integrazioni.
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