LEGGE 5 luglio 1995, n. 300
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica a ratificare e dà esecuzione all'Accordo Italia‑Giamaica (29.9.1993) sulla promozione e protezione degli investimenti. L'Accordo definisce investimenti/investitori, garantisce trattamento nazionale e clausola MFN, protezione contro espropri con indennizzo pieno e tempestivo, diritto al rimpatrio di capitali, risarcimenti per danni e procedure di risoluzione controversie (ICSID/UNCITRAL). Durata: 10 anni con proroghe tacite di 5 anni; per investimenti anteriori la tutela si estende ulteriori 5 anni. La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Ratifica ed esecuzione Accordo Italia‑Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti (29/09/1993)
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