LEGGE 3 novembre 1994, n. 639
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di riammissione delle persone in situazione irregolare firmato a Bruxelles il 29/03/1991 e ne dispone l'esecuzione dalla data di entrata in vigore. L'Accordo stabilisce obblighi di riammissione tra le Parti (senza formalità per cittadini o persone riconducibili alla cittadinanza, termini: risposta in 8 giorni, presa in carico entro 1 mese), definizioni di frontiera esterna, riferimenti alla Convenzione di Ginevra, all'Accordo di Schengen e alla Convenzione di Dublino. Prevede applicazione provvisoria e, nelle dichiarazioni, una limitazione iniziale all'obbligo nei confronti dei cittadini polacchi.
Ratifica Accordo di riammissione (Bruxelles, 29/03/1991)
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