L.R. Veneto 15/2017
Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce Veneto Welfare e promuove nel Veneto la previdenza complementare collettiva e il welfare integrato. Prevede informazione, formazione, accreditamento delle forme di welfare, contributi ai lavoratori iscritti a fondi pensione collettivi e regole su organi, risorse e vigilanza dell’Ente. Abroga la l.r. 10/2007 e contiene una clausola valutativa e copertura finanziaria per il triennio 2017-2019.
Previdenza complementare e welfare integrato regionale del Veneto
Previdenza complementare e welfare integrato regionale del Veneto
La legge disciplina, nel solo territorio del Veneto, misure di promozione della previdenza complementare collettiva e di sviluppo di sistemi di welfare integrato. Il provvedimento istituisce inoltre un ente strumentale regionale dedicato, Veneto Welfare, e ne definisce funzioni, organi, risorse e controlli.
Finalità e ambito di intervento
La Regione del Veneto mira a rafforzare la sicurezza economica dei cittadini, soprattutto nella fase successiva all’attività lavorativa. A tal fine promuove:
- lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva;
- lo sviluppo di sistemi di welfare integrato;
- iniziative di informazione, formazione e assistenza qualificata;
- progetti di tutela sociale realizzabili anche tramite risparmio previdenziale;
- l’incentivazione delle adesioni a forme pensionistiche e sanitarie complementari, dopo la messa a regime del Fondo di previdenza complementare del Veneto.
La legge favorisce inoltre il funzionamento di fondi pensione per lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, nonché di fondi istituiti o promossi dalla Regione secondo la normativa vigente, e riconosce le azioni delle imprese finalizzate allo sviluppo della previdenza complementare.
Requisiti e accreditamento delle forme di welfare
La Regione riconosce e favorisce le forme di welfare collettive che presentino specifici requisiti, finalizzati a tutelare meglio i fruitori dei servizi di welfare integrato. I requisiti indicati sono:
- adeguata struttura sul territorio, per servizi offerti e numero di utenti;
- governance espressa dal territorio;
- costi contenuti ed efficienza gestionale;
- quota di investimenti nel territorio, solo per i fondi pensione;
- convenzionamento con il sistema socio-sanitario regionale, solo per i fondi sanitari.
I criteri operativi per l’attuazione di tali requisiti e le modalità di accreditamento sono demandati a una delibera della Giunta regionale, adottata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e la commissione consiliare competente.
Informazione, formazione e assistenza
La Giunta regionale deve attuare iniziative di informazione rivolte ai soggetti interessati alle forme previdenziali e sanitarie complementari e al welfare integrato. È inoltre autorizzata a promuovere attività formative per:
- il personale della Regione e degli enti locali;
- gli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i gestori e i promotori di prodotti di welfare.
Veneto Welfare svolge anche attività di promozione, informazione e assistenza qualificata in materia previdenziale, nonché studi e ricerche nel proprio ambito di competenza.
Contributi per i lavoratori iscritti a fondi pensione collettivi
La Giunta regionale può concedere contributi a favore di lavoratori residenti nel Veneto iscritti a fondi pensione di natura collettiva, per assicurare per periodi limitati la copertura contributiva.
I criteri e le modalità di concessione devono tener conto, in particolare:
- delle situazioni economiche e familiari meno favorevoli;
- di situazioni temporanee o permanenti di svantaggio;
- della posizione occupazionale degli iscritti;
- di esigenze assistenziali presenti nei nuclei familiari.
Istituzione e funzioni di Veneto Welfare
La legge istituisce Veneto Welfare come ente regionale strumentale, con sede a Venezia, personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
L’Ente svolge funzioni di coordinamento e supporto, tra cui:
- cura dei rapporti con gli enti accreditati e con i soggetti aderenti alle forme di welfare;
- coordinamento dell’attività dei fondi, compresi i rapporti con gli enti gestori;
- servizi e assistenza qualificata sulla previdenza in genere e sui fondi sanitari integrativi;
- realizzazione di progetti di tutela sociale e di welfare, anche tramite risparmio previdenziale;
- studi e ricerche sulle materie di competenza.
La Giunta regionale approva il piano annuale e triennale di attività e la relazione conclusiva sullo stato di avanzamento dei piani.
Organizzazione, organi e regime degli incarichi
Gli organi dell’Ente sono il Direttore e il Revisore unico.
Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, in deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali, previa pubblicazione di specifico avviso nel BUR. Deve avere età non superiore a 60 anni e comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private. L’incarico:
- è disciplinato da contratto di diritto privato a tempo determinato;
- dura non più di cinque anni ed è rinnovabile;
- è incompatibile con cariche elettive e con attività lavorativa dipendente o professionale;
- per i dirigenti regionali richiede aspettativa senza assegni.
Il Direttore rappresenta legalmente l’Ente e ne dirige la gestione. Tra i suoi compiti figurano la proposta dei regolamenti organizzativi e contabili, la predisposizione del bilancio, del rendiconto e dei programmi di attività, oltre alla relazione annuale da trasmettere alla Giunta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza.
Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali, dura per la legislatura ed è riconfermabile una sola volta. È incompatibile con cariche elettive e con attività lavorative, anche nei cinque anni precedenti, presso i soggetti di cui all’articolo 2. Svolge controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, verifiche trimestrali di cassa e redige le relazioni su bilancio e rendiconto. È prevista anche la nomina di un revisore supplente.
Vigilanza, personale e risorse
L’Ente è sottoposto al riscontro di congruità della Giunta regionale sul bilancio di previsione, sul programma annuale di attività e sul rendiconto generale annuale. In sede di esame del rendiconto, la Giunta valuta anche la coerenza delle azioni dell’Ente con gli indirizzi impartiti.
Per il personale, l’Ente si avvale di dipendenti acquisiti mediante mobilità dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni; in via residuale può assumere direttamente, con concorso, se la professionalità non sia reperibile altrove e previa autorizzazione della Giunta sentita la commissione consiliare competente. Per attività progettuali, di ricerca e studio può stipulare contratti di diritto privato a termine o convenzioni con società, enti qualificati e università.
Sul piano finanziario, l’Ente dispone di:
- finanziamento annuale regionale, nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione;
- finanziamenti regionali per specifiche attività affidate dalla Regione.
La Regione può trasferire beni, attrezzature e altri beni mobili o immobili, anche in uso o comodato, in funzione delle esigenze dell’Ente.
Scambio di dati e assistenza qualificata
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ente stipula apposite convenzioni con INPS e con gli enti gestori dei fondi previdenziali per condividere informazioni e dati personali relativi a lavoratori e aziende operanti nel territorio regionale. Le modalità di condivisione sono regolate da convenzioni dedicate.
L’Ente rende inoltre disponibili alla Regione tali informazioni, anche in forma aggregata e per finalità statistiche connesse al sostegno e alla promozione della previdenza complementare.
Previdenza complementare per i dipendenti regionali
La Giunta regionale deve individuare forme di adeguamento del trattamento previdenziale dei dipendenti dell’amministrazione regionale, al fine di incentivare la loro adesione alla previdenza complementare, coordinandole con la disciplina regionale vigente sul personale.
Abrogazione, valutazione e copertura finanziaria
È abrogata la legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, recante la precedente disciplina sulla promozione della previdenza complementare nel Veneto.
La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione, con dati su informazione, formazione, progetti, incentivi alle adesioni, forme di welfare accreditate e attività di Veneto Welfare.
Gli oneri correnti sono quantificati in 40.000 euro per il 2017 e in 110.000 euro per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019; la copertura è assicurata mediante risorse del bilancio regionale, con corrispondente riduzione di stanziamenti previsti per formazione professionale nel bilancio 2017-2019.
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