Messaggio numero 10378 del 20-06-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi chiarisce che l’indennità di disoccupazione non rileva nel reddito utile alla perdita dello stato di disoccupazione, perché non deriva da attività lavorativa. Di conseguenza, non incide neppure sui requisiti per i benefici contributivi della legge 407/1990. La certificazione dello stato di disoccupazione spetta ai Centri per l’impiego.
Chiarimenti sullo stato di disoccupazione ai fini degli incentivi ex art. 8, co. 9, legge 407/1990
Chiarimenti sullo stato di disoccupazione e sugli incentivi ex art. 8, comma 9, legge 407/1990
Il documento fornisce un chiarimento interpretativo richiesto in relazione al riconoscimento degli incentivi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990. Il tema centrale riguarda la rilevanza dell’indennità di disoccupazione ai fini della conservazione o perdita dello stato di disoccupazione.
Questione interpretativa posta
Alla Direzione centrale vengono segnalate richieste di chiarimento circa il fatto che l’indennità di disoccupazione debba o meno concorrere alla formazione del reddito rilevante per la perdita dello stato di disoccupazione. Il dubbio nasce dal disposto dell’art. 4 del d.lgs. 181/2000, come aggiornato dal d.lgs. 297/2002, secondo cui lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Interpretazione fornita
L’Amministrazione precisa che l’art. 4 del d.lgs. 181/2000 attribuisce rilievo esclusivamente all’attività lavorativa effettivamente svolta. Ne consegue che:
- il reddito derivante da indennità di disoccupazione non è rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione;
- tale indennità non è considerata reddito prodotto da attività lavorativa;
- il relativo importo non deve essere computato neppure ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’accesso ai benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990.
Effetti sui benefici contributivi
Il chiarimento ha effetto diretto sulla valutazione delle condizioni per la fruizione degli incentivi contributivi. In particolare, il percepimento dell’indennità di disoccupazione non pregiudica, da solo, il mantenimento dello stato di disoccupazione e non incide sul requisito reddituale richiamato per l’accesso ai benefici.
Competenza certificativa e profili applicativi
Il documento ricorda che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione spetta ai Centri per l’impiego presso i quali il lavoratore abbia presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Le sedi sono inoltre invitate a segnalare alla Direzione centrale eventuali difformi interpretazioni da parte dei Centri per l’impiego, al fine di superare possibili contrasti applicativi.
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