LEGGE 12 marzo 1996, n. 172
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza la ratifica dell'Accordo Italia–Kazakhstan (Roma, 22/09/1994) sulla promozione e protezione degli investimenti; la legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione (12/03/1996) e l'Accordo opera dalla sua entrata in vigore (art.13). Il trattato definisce ampiamente "investimento" e prevede promozione, trattamento giusto ed equo, trattamento nazionale e MFN, protezione contro espropri senza indennizzo pieno ed effettivo (valore di mercato + interessi LIBOR), libera trasferibilità di capitali e meccanismi di risoluzione controversie comprensivi di arbitrato investor–State (UNCITRAL/ICSID). Durata: 10 anni con rinnovo quinquennale; per investimenti anteriori, protezione estesa di ulteriori 5 anni.
Ratifica Accordo Italia–Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti (1994)
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