Messaggio numero 4568 del 19-12-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di conversione del dl 145/2023 dispone che i versamenti di tributi, contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi in scadenza tra il 2/11/2023 e il 17/12/2023, per soggetti con residenza o sede nei Comuni indicati, sono considerati tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 18/12/2023 senza sanzioni e interessi. La misura si applica a datori di lavoro privati (inclusi domestici), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, e riguarda specifici versamenti (dichiarazioni mensili per retribuzioni di ottobre/novembre 2023, compensi Gestione separata di ottobre/novembre, acconti professionisti, contributi gestione speciali su minimale per il III trimestre 2023 e acconto eccedente, nonché la terza rata emissione 2023 per i lavoratori agricoli). Non è previsto rimborso dei contributi già versati.
Differimento al 18/12/2023 dei versamenti contributivi per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi (province FI, PI, PT, LI, PO) - art.21-bis dl 145/2023 (conv. legge 191/2023)
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