Ordinanza del 09/03/2021 n. 6476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria di primo grado e la CTR del Lazio avevano accolto il ricorso della societa' contro un avviso di accertamento che ne aveva contestato la residenza fiscale in (XXXXX) ritenendola fiscalmente residente in Italia. L'Agenzia impugnava con tre motivi: motivazione apparente, violazione dell'art. 73 TUIR riguardo alla rilevanza del centro decisionale in Italia, e uso di risultanze penali. La Cassazione respinge il primo motivo, accoglie il secondo (ricordando che la sede dell'amministrazione/centro decisionale in Italia e' rilevante per la residenza fiscale) e dichiara assorbito il terzo, cassando la sentenza e rinviando per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sul tema della residenza fiscale (esterovestizione) della società (XXXXX) s.a.
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