R.R. Marche 7/2018
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua in Toscana la legge regionale 7/2014 sulle misure contro le cadute dall’alto nelle manutenzioni delle coperture. Definisce presupposti, sistemi di accesso e protezione, contenuti dell’elaborato tecnico della copertura, obblighi di manutenzione e formazione, senza sostituire gli obblighi del d.lgs. 81/2008. È applicabile ai casi previsti dalla legge regionale e resta operativo per gli interventi sulle coperture disciplinati da tale normativa.
Misure tecniche e documentali per la prevenzione delle cadute dall’alto sulle coperture degli edifici
Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto
Il regolamento regionale disciplina, per la Toscana, le modalità tecniche e documentali di attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7, relativa alla sicurezza dei lavori di manutenzione sulle coperture degli edifici. La disciplina si applica nei casi previsti dalla legge regionale e si affianca, senza sostituirli, agli obblighi del d.lgs. 81/2008 per imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi.
Oggetto e ambito di applicazione
Il provvedimento:
- individua le prescrizioni tecniche da adottare per le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto;
- specifica la documentazione progettuale richiesta e le modalità di presentazione.
Resta fermo che le regole regionali non esonerano dagli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce i principali concetti operativi, tra cui:
- accesso permanente alla copertura, inteso come punto di accesso con relativo percorso interno o esterno che consenta il trasferimento in sicurezza di operatore, materiali e utensili;
- transito sulla copertura, cioè il percorso sicuro individuato in progettazione;
- elaborato tecnico della copertura, quale documento progettuale richiesto dalla legge regionale;
- sistemi permanenti o provvisori di protezione collettiva;
- sistemi permanenti o provvisori di protezione individuale contro la caduta dall’alto;
- sistemi di arresto della caduta e sistemi di trattenuta della caduta.
Elaborato tecnico della copertura: contenuti e funzione
L’elaborato tecnico della copertura deve essere redatto in fase di progettazione da un professionista abilitato e raccoglie la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del progetto alla disciplina regionale. In particolare comprende:
- relazione tecnica illustrativa;
- elaborati grafici della copertura;
- relazioni di calcolo strutturale dei sistemi di accesso e protezione collettiva, o della sola protezione collettiva;
- relazione di calcolo dei fissaggi dei sistemi permanenti di protezione individuale;
- dichiarazioni di conformità ai riferimenti tecnici vigenti dei sistemi di ancoraggio o dei sistemi di protezione individuale;
- dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale;
- manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione.
La relazione tecnica deve illustrare le soluzioni progettuali adottate, con particolare attenzione a:
- accesso sicuro alla copertura;
- transito sicuro sulla copertura;
- protezione dei bordi e delle superfici fragili o sfondabili.
Gli elaborati grafici devono indicare ubicazione e caratteristiche degli accessi e degli elementi protettivi; se è previsto un sistema permanente di protezione individuale, devono riportarne configurazione geometrica e dettagli.
Le relazioni di calcolo devono essere predisposte da professionista competente e includere la verifica statica o la dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto. Le dichiarazioni di conformità sono acquisite presso il produttore; la dichiarazione di corretta installazione è redatta dall’installatore secondo le norme di buona tecnica, le indicazioni del fabbricante e il progetto del sistema.
La redazione dell’elaborato tecnico vale come attestazione di conformità del progetto alla legge regionale. Il documento deve essere conservato in cantiere per tutta la durata dei lavori ed essere disponibile per organi di vigilanza e per i soggetti che accedono alla copertura. Va aggiornato in caso di manutenzione straordinaria sugli elementi del sistema di accesso e protezione e anche in caso di varianti che introducano lavori non contemplati nel progetto iniziale.
La modulistica per la compilazione e presentazione della documentazione progettuale deve essere approvata con decreto del dirigente regionale competente entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Criteri generali di progettazione e scelta delle misure
Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali. La progettazione deve, per quanto possibile, privilegiare coperture intrinsecamente sicure, evitando la necessità di misure provvisorie per accesso e transito.
Nella scelta delle soluzioni va data priorità alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali. Se non sono adottabili misure permanenti di protezione, ad esempio per vincoli urbanistico-edilizi, di tutela storico-paesaggistica o per impedimenti tecnici, l’elaborato deve indicare le ragioni ostative e prevedere sistemi adeguati, anche provvisori, sostitutivi di quelli permanenti.
I sistemi permanenti di protezione collettiva o individuale devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo norme di buona tecnica, manuale d’uso e programma di manutenzione, per garantirne efficacia ed efficienza per l’intera durata del sistema.
Sistemi di accesso alle coperture
L’accesso alla copertura, lo spostamento e le attività esposte al rischio di caduta richiedono, quando realizzabili, opere fisse interne o esterne all’edificio, quali:
- aperture di accesso;
- percorsi verticali;
- percorsi orizzontali.
Tali sistemi devono rispettare le norme tecniche di riferimento europee e statali.
Sistemi di protezione per il transito sulla copertura
Il transito deve avvenire in condizioni di sicurezza a partire dal punto di accesso. Per le parti non portanti della copertura, come lucernari o cupolini, e per i passaggi sul vuoto, devono essere previsti dispositivi quali passerelle, camminamenti, andatoie e reti permanenti conformi alle norme tecniche di riferimento.
Sono ammessi anche piani di camminamento e scalini posapiede conformi alle norme tecniche. Se non è possibile predisporre, in tutto o in parte, queste misure collettive, devono essere previste strutture che consentano l’applicazione agevole di apprestamenti di sicurezza provvisori.
Sistemi di protezione dei bordi
Per garantire un livello adeguato di sicurezza devono essere previsti:
- elementi permanenti di protezione dei bordi;
- elementi che consentano la posa e l’uso di protezioni provvisorie.
I parapetti permanenti dei bordi prospicienti il vuoto e delle parti non portanti della copertura devono resistere ai carichi orizzontali di esercizio previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e avere caratteristiche geometriche e materiali conformi ai riferimenti tecnici.
Se non è possibile predisporre misure collettive permanenti, devono essere previste strutture idonee, come punti di aggancio per parapetti provvisori, che ne consentano la rapida installazione.
Sistemi di protezione individuale
Quando non sia possibile ottenere la necessaria protezione con misure collettive, devono essere adottate misure permanenti di protezione individuale. In tal caso il professionista incaricato deve indicare nella relazione tecnica le ragioni che impediscono la scelta di protezioni collettive.
Nella progettazione va preferito, per quanto possibile, il sistema di trattenuta rispetto a quello di arresto della caduta. I dispositivi devono essere collocati in modo da consentire il movimento in sicurezza su tutta la copertura, essere chiaramente identificabili, consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta, rispettare i requisiti tecnici e garantire nel tempo resistenza e solidità.
Il proprietario dell’immobile deve curare verifiche e manutenzioni periodiche secondo le indicazioni del costruttore; gli interventi devono essere attestati nel programma di manutenzione.
In caso di sistemi individuali devono essere esposti, in prossimità degli accessi e in punto ben visibile, cartelli con indicazioni minime su:
- obbligo di imbracature e funi di trattenuta, identificazione dei dispositivi di ancoraggio e modalità di ancoraggio;
- numero massimo di lavoratori collegabili;
- uso o divieto di assorbitori di energia;
- dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
- raccomandazioni del costruttore, incluse scadenze e periodicità delle manutenzioni.
Informazione, formazione e addestramento
I lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi addetti all’installazione e all’uso dei sistemi di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto sulle coperture devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati.
La formazione deve riguardare sia l’installazione sia l’utilizzo dei sistemi e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria.
Portata pratica e attualità della disciplina
Il regolamento è tuttora rilevante come disciplina tecnica regionale per la progettazione e la gestione della sicurezza delle coperture negli interventi soggetti alla legge regionale 7/2014. Non contiene, nel testo fornito, termini di efficacia limitati o scadenze che ne esauriscano l’applicazione, salvo il termine di 120 giorni per l’adozione della modulistica amministrativa.
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