DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394
Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce, in via temporanea fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d’impresa e comunque non oltre l’esercizio in corso al 30 settembre 1994, un’imposta sul patrimonio netto di società, enti e imprese individuali in contabilità ordinaria, con aliquota del 7,5 per mille e regole specifiche per cooperative, enti creditizi ed enti non commerciali. Prevede deduzioni per partecipazioni, casi di non debenza, modalità dichiarative e di versamento, e disciplina l’entrata in vigore.
Imposta sul patrimonio netto delle imprese
Imposta sul patrimonio netto delle imprese
Il provvedimento introduce un’imposta patrimoniale straordinaria sul patrimonio netto di determinate imprese e soggetti equiparati, con applicazione limitata nel tempo. La disciplina definisce soggetti passivi, base imponibile, aliquota, esclusioni, regole di versamento e profili applicativi transitori.
Ambito soggettivo e durata
L’imposta si applica alle società ed enti indicati dalla normativa richiamata, nonché alle società di persone, alle imprese individuali e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, purché tenuti alla contabilità ordinaria non per opzione. La misura ha natura temporanea: opera fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d’impresa e, in ogni caso, non oltre l’esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994.
Base imponibile e aliquota
L’imposta è dovuta alla data di chiusura del periodo d’imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi, con aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto risultante dal bilancio o, in mancanza, dagli elementi desumibili dalle scritture contabili, al netto dell’utile dell’esercizio. Per i periodi d’imposta di durata diversa da dodici mesi, l’imposta va ragguagliata alla durata effettiva del periodo.
Regole particolari per cooperative, enti creditizi e partecipazioni
Per le società cooperative e i loro consorzi, il patrimonio netto è ridotto delle riserve indivisibili previste dalla normativa richiamata. Per gli enti creditizi, l’imposta si applica anche, contestualmente e con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse, anche in forma di obbligazioni o titoli similari, nei limiti in cui la Banca d’Italia ne consenta la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza. Per i soggetti che alla fine dell’esercizio detengono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote in soggetti assoggettati all’imposta, il patrimonio netto si riduce del valore contabile della partecipazione o, se minore, della corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata. In caso di partecipazioni indirette in società residenti tramite soggetti non residenti, la riduzione è calcolata in base alla percentuale di possesso indiretto e riconosciuta nei limiti del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un’imposta minima pari all’1 per mille del patrimonio netto determinato secondo la disciplina dell’articolo 1.
Regole per enti non commerciali e soggetti senza bilancio
Per gli enti non commerciali titolari di reddito d’impresa e per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio, l’imposta è determinata, di regola, sul valore complessivo delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti, sempre con aliquota del 7,5 per mille. I soggetti tenuti alla contabilità ordinaria per opzione possono invece applicare i criteri ordinari del patrimonio netto, comunicandolo nella dichiarazione dei redditi. Per gli enti non commerciali, l’uso di tali criteri richiede la contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate e comporta l’obbligo di mantenerli per i periodi successivi in cui perduri l’obbligo di contabilità ordinaria. L’imposta non si applica agli enti non commerciali indicati dalla norma, quando il reddito d’impresa derivi da attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
Esclusioni, non debenza e coordinamento con altre imposte
L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Non è dovuta se l’importo non supera lire 100.000 oppure se il soggetto è sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo con cessione dei beni. Gli importi dovuti a titolo di imposta sono imputabili a riduzione del patrimonio netto nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento, ma il patrimonio su cui si calcola l’imposta va assunto al lordo dell’imposta stessa.
Dichiarazione, accertamento, riscossione e sanzioni
Per dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione si applicano le sanzioni richiamate dal decreto sulle imposte dirette. La riscossione avviene con versamento diretto, nei termini e con le modalità previste per il saldo dell’IRPEF o dell’IRPEG, o in mancanza dell’imposta locale sui redditi, anche tramite distinta di versamento al concessionario, delega a banca o ufficio postale. I dettagli operativi e i controlli sono demandati a decreti ministeriali attuativi.
Decorrenza e disposizioni transitorie
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Per il periodo d’imposta in corso a tale data trovano comunque applicazione le regole sulle riduzioni del patrimonio netto per le partecipazioni, poi successivamente soppresse dal legislatore di conversione in parte della disciplina. Le somme dovute sono imputabili a riduzione del patrimonio netto nel bilancio del periodo di riferimento o in quello del pagamento, secondo la regola sopra indicata.
Disposizioni speciali per le camere di commercio
Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni richiamate in materia di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, secondo il coordinamento operato dalla norma speciale.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 29 set 1992DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393
- Decreto legge · 29 set 1992DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 392
- Decreto legge · 5 ott 1992DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1992, n. 397
- Decreto legge · 24 set 1992DECRETO-LEGGE 24 settembre 1992, n. 388
- Decreto legge · 24 set 1992DECRETO-LEGGE 24 settembre 1992, n. 387
- Decreto legge · 8 ott 1992DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1992, n. 398
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →